SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 9 marzo 2010
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 95/46/CE – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati – Art. 28, n. 1 – Autorita’ nazionali di controllo – Indipendenza – Vigilanza amministrativa esercitata su dette autorita’»
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La decisione della Corte (Grande Sezione) e' la seguente:
1) La Repubblica federale di Germania e' venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati, sottoponendo alla vigilanza dello Stato le autorita’ di controllo competenti per la sorveglianza del trattamento dei dati personali da parte degli organismi diversi da quelli pubblici e delle imprese di diritto pubblico che partecipano alla concorrenza sul mercato (oÌ�ffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen) nei vari LaÌ�nder, trasponendo quindi erroneamente il requisito per cui dette autorita’ nello svolgimento delle loro funzioni sono «pienamente indipendenti».
2) La Repubblica federale di Germania e' condannata a sopportare le spese della Commissione europea.
3) Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopportera’ le proprie spese.