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16/12/2008 Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione), sentenza 16 dicembre 2008 - Protezione dei dati personali

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 16 dicembre 2008

«Protezione dei dati personali – Cittadinanza europea – Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza – Direttiva 95/46/CE – Nozione di “necessita'” – Trattamento generale di dati personali riguardanti cittadini dell’Unione aventi la nazionalita’ di un altro Stato membro – Registro centrale degli stranieri»

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La decisione della Corte (Grande Sezione) e' la seguente:

1) Un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini dell’Unione non aventi la nazionalita’ dello Stato membro interessato, quale il sistema istituito dalla legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli stranieri, come modificata dalla legge 21 giugno 2005, finalizzato a coadiuvare le autorita’ nazionali incaricate dell’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito di necessita' di cui all’art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalita’, soltanto se:

  • contiene unicamente i dati necessari per l’applicazione, da parte di tali autorita’, di detta normativa;

  • il suo carattere centralizzato consente un’applicazione piu’ efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione non aventi la nazionalita’ di detto Stato membro.

Spetta al giudice del rinvio verificare tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale.

In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nell’ambito di un registro come il registro centrale degli stranieri non possono essere considerati necessari ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46.

2) L’art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta all’istituzione da parte di uno Stato membro, per finalita’ di lotta alla criminalita’, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dell’Unione non aventi la nazionalita’ di tale Stato membro.

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