Uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative
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Uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative, quali la combinazione dell'uso dell'impronta digitale e del riconoscimento facciale per un miglior controllo degli accessi fisici, ecc.
Il regolamento generale sulla protezione dei dati chiarisce (articolo 35, paragrafo 1 e considerando 89 e 91) che l'uso di una nuova tecnologia, definita "in conformita' con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto" (considerando 91), puo' comportare la necessita' di realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
Cio' e' dovuto al fatto che il ricorso a tale tecnologia puo' comportare nuove forme di raccolta e di utilizzo dei dati, magari costituendo un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone. Infatti, le conseguenze personali e sociali dell'utilizzo di una nuova tecnologia potrebbero essere sconosciute. Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati aiutera' il titolare del trattamento a comprendere e trattare tali rischi. Ad esempio, alcune applicazioni di "Internet delle cose" potrebbero avere un impatto significativo sulla vita quotidiana e sulla vita privata delle persone e, di conseguenza, richiedono la realizzazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.