Fermo restando che l'attivita' di raccolta degli elenchi delle basi di dati comunicati dalle amministrazioni in attuazione dell’art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ha consentito la realizzazione del Catalogo dei dati della P.A., e' sempre necessaria la pubblicazione, sul sito delle singole amministrazioni, del catalogo delle banche dati in loro possesso?
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L’invio telematico ad AGID dell’elenco delle basi dati in gestione (previsto dall’art. 24-quater, D. L. n. 90/2014) non fa venir meno l’obbligo di effettuare la pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005.
Tale norma prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare nel proprio sito web, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo.
Fonte: Agenzia per l'Italia Digitale - AgID