Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679
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In linea con l'approccio basato sul rischio adottato dal regolamento generale sulla protezione dei dati, non e' obbligatorio svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per ciascun trattamento. Al contrario, e' necessario realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati soltanto quando la tipologia di trattamento "puo' presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche" (articolo 35, paragrafo 1).
IL titolare deve passare in rassegna tutti i trattamenti che vengono effettuati sotto la sua responabilita' (con una specifica attivita' di ricognizione), al fine di identificare i trattamenti che possono presentare un rischio elevato.
La RICOGNIZIONE dei trattamenti va effettuata formando, in primo luogo, una LISTA o ELENCO dei trattamenti.