Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679.
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1. Valutazione o assegnazione di un punteggio
Valutazione o assegnazione di punteggio inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di "aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilita' o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato" (considerando 71 e 91).
2. Processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente
Trattamento che mira a consentire l'adozione di decisioni in merito agli interessati che "hanno effetti giuridici" o che "incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche" (articolo 35, paragrafo 3, lettera a).
3. Monitoraggio sistematico
Trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti o "la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico" (articolo 35, paragrafo 3, lettera c). L'aggettivo "sistematico" ha almeno uno dei seguenti significati:
che avviene per sistema;
predeterminato, organizzato o metodico;
che ha luogo nell'ambito di un progetto complessivo di raccolta di dati;
volto nell'ambito di una strategia.
Il termine "zona accessibile al pubblico" indica qualsiasi luogo aperto a ciascun individuo della popolazione, come ad esempio una piazza, un centro commerciale, una strada, un mercato, una stazione ferroviaria o una biblioteca pubblica.
4. Dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale
Questo criterio include categorie particolari di dati personali cosi' come definite all'articolo 9, nonche' dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all'articolo 10 RGPD.
5. Trattamento di dati su larga scala
Questo criterio tiene conto, in particolare, dei fattori elencati nel prosieguo:
il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
la durata, ovvero la persistenza, dell'attivita' di trattamento;
la portata geografica dell'attivita' di trattamento.
6. Creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati
Dati derivanti da due o piu' operazioni di trattamento svolte per finalita' diverse e/o da titolari del trattamento diversi secondo una modalita' che va oltre le ragionevoli aspettative dell'interessato.
7. Dati relativi a interessati vulnerabili
Criterio a motivo dell'aumento dello squilibrio di potere tra gli interessati e il titolare del trattamento, aspetto questo che fa si che le persone possono non essere in grado di acconsentire od opporsi al trattamento dei loro dati o di esercitare i propri diritti.
8. Uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative
L'uso di una nuova tecnologia puo' comportare la necessita' di realizzare una DPIA. Cio' e' dovuto al fatto che il ricorso a tale tecnologia puo' comportare nuove forme di raccolta e di utilizzo dei dati, magari costituendo un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone. Infatti, le conseguenze personali e sociali dell'utilizzo di una nuova tecnologia potrebbero essere sconosciute.
9. Impedisce agli interessati di esercitare un diritto o utilizzare un servizio o un contratto
Cio' include i trattamenti che mirano a consentire, modificare o rifiutare l'accesso degli interessati a un servizio oppure la stipula di un contratto. Un esempio di cio' e' rappresentato dal caso in cui una banca esamina i suoi clienti rispetto a una banca dati di riferimento per il credito al fine di decidere se offrire loro un prestito o meno.