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30/06/2003 DPIA - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia

L'allegato C del Codice in materia di protezione dei dati personali contiene i trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia.

(Artt. 46 e 53 del Codice)

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Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, primo periodo, con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al Codice, i trattamenti non occasionali di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. Tale decreto non è ancora adottato.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, secondo periodo, i provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia. Tali provvedimenti no sono ancora adottati.

Ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Codice, con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 del Codice effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari. Il decreto - di cui si riporta di seguito testo - è stato adottato in data 24 maggio 2017.

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 24 maggio 2017

Individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (17A04275) (GU n.145 del 24-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 33)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» e, in particolare, l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 53, il quale ai commi 2 e 3 stabilisce che con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati nell'allegato C) al Codice in materia di protezione dei dati personali i trattamenti non occasionali di dati personali ed i relativi titolari, effettuati con strumenti elettronici dal Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizione di legge o di regolamento, per le finalita' di polizia di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, recante «Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, espresso in data 23 febbraio 2017;

Viste le comunicazioni alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, effettuate con note n. DPR/II/XVII/D285/17 in data 3 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua nell'allegato C) del Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di dati personali non occasionali, e i relativi titolari, effettuati con strumenti elettronici, per le finalita' di polizia di cui all'art. 53, comma 1, del predetto decreto legislativo, dal Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o da Forze di polizia relativamente a dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite
da disposizione di legge o di regolamento.

Art. 2 - Individuazione dei trattamenti di dati personali

1. I trattamenti di dati personali di cui all'art. 1 e i relativi titolari sono individuati nelle n. 64 schede allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro: Minniti

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017

Interno, foglio n. 1429

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