EntiOnLine
Categorie
indietro
DPIA - Motivazione assenza rischio elevato

Linee-guida del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (WP248)

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati non e' richiesta nei seguenti casi:

  • quando, sulla base di predetti criteri, risulta che il trattamento non e' tale da "presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche";

  • quando la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalita' del trattamento sono molto simili a un trattamento per il quale e' stata svolta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. In tali casi, si possono utilizzare i risultati della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per un trattamento analogo;

  • quando le tipologie di trattamento sono state verificate da un'autorita' di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non sono cambiate;

  • qualora un trattamento, effettuato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e) RGPD, trovi una base giuridica nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro, tale diritto disciplini il trattamento specifico o sia gia' stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel contesto dell'adozione di tale base giuridica (articolo 35, paragrafo 10 RGPD)

Parole chiave
Banca dati