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04/10/2017 GARANTE: DPIA - Modalita' di svolgimento: metodologia di svolgimento di una valutazione d'impatto

Qual e' la metodologia da seguire per svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati?

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  • Vi sono metodologie diverse, ma criteri comuni.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce le caratteristiche minime di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 7, e considerando 84 e 90):

  • "una descrizione dei trattamenti previsti e delle finalita' del trattamento";

  • "una valutazione della necessita' e proporzionalita' dei trattamenti";

  • "una valutazione dei rischi per i diritti e le liberta' degli interessati";

  • "le misure previste per "affrontare i rischi" o "dimostrare la conformita' al presente regolamento".

La figura che segue illustra il processo iterativo generico per lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (25):

Nel valutare l'impatto di un trattamento va tenuto conto (articolo 35, paragrafo 8) del rispetto di un codice di condotta (articolo 40). Cio' puo' essere utile per dimostrare che sono state scelte o messe in atto misure adeguate, a condizione che il codice di condotta sia adeguato all'operazione di trattamento interessata. Devono essere presi in considerazione anche certificazioni, sigilli e marchi al fine di dimostrare la conformita' rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento (articolo 42), nonche' rispetto alle norme vincolanti d'impresa.

(25) Va sottolineato che il processo descritto in questa sede e' iterativo: in pratica, e' probabile che ciascuna delle fasi venga riesaminata piu' volte prima che sia possibile completare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Descrizione del trattamento previsto

Monitoraggio e riesame

Documentazione

Misure previste per affrontare i rischi

Valutazione della necessita' e della proporzionalita'

Misure previste per dimostrare la conformita'

Valutazione dei rischi per i diritti e le liberta'

Tutti i requisiti pertinenti stabiliti nel regolamento generale sulla protezione dei dati offrono un quadro ampio e generico per la progettazione e lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'attuazione pratica di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dipendera' dai requisiti stabiliti nel regolamento generale sulla protezione dei dati che possono essere integrati da orientamenti pratici piu' dettagliati. L'attuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e' quindi modulabile. Cio' significa che anche un titolare del trattamento di piccole dimensioni puo' progettare e attuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati adatta ai propri trattamenti.

Il considerando 90 del regolamento generale sulla protezione dei dati delinea una serie di elementi costituivi della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che si sovrappone a elementi ben definiti della gestione del rischio (ad esempio norma ISO 3100026). In termini di gestione dei rischi, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati mira a "gestire i rischi" per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, utilizzando i seguenti processi:

  • stabilendo il contesto: "tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalita' del trattamento e delle fonti di rischio";

  • valutando i rischi: "valutare la particolare probabilita' e gravita' del rischio";

  • trattando i rischi: "attenuando tale rischio" e "assicurando la protezione dei dati personali", e "dimostrando la conformita' al presente regolamento".

Nota: la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati svolta ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e' uno strumento per gestire i rischi per i diritti degli interessati, di conseguenza, adotta la loro prospettiva, come avviene in taluni settori (ad esempio, la sicurezza sociale). Al contrario, la gestione del rischio in altri settori (ad esempio in quello della sicurezza delle informazioni) e' incentrata sull'organizzazione.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati offre ai titolari del trattamento la flessibilita' di stabilire la struttura e la forma precise della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in maniera da consentire che la stessa si adatti alle pratiche di lavoro esistenti. Esistono diversi processi stabiliti all'interno dell'UE e nel mondo che tengono conto degli elementi costitutivi descritti nel considerando 90. Tuttavia, indipendentemente dalla sua forma, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati deve essere una vera e propria valutazione dei rischi che consenta ai titolari del trattamento di adottare misure per affrontarli.

Si potrebbe ricorrere a metodologie diverse (cfr. allegato 1 per esempi di metodologie di valutazione dell'impatto sulla vita privata e sulla protezione dei dati) per contribuire all'attuazione dei requisiti essenziali stabiliti nel regolamento generale sulla protezione dei dati. Al fine di consentire l'esistenza di tali approcci distinti, permettendo comunque ai titolari del trattamento di rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati, sono stati individuati dei criteri comuni (cfr. allegato 2). Tali criteri chiariscono i requisiti essenziali del regolamento, ma offrono un campo di applicazione sufficiente da consentire la coesistenza di forme diverse di attuazione. Detti criteri possono essere utilizzati per dimostrare che una particolare metodologia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati soddisfa i parametri imposti dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Spetta al titolare del trattamento scegliere una metodologia che, comunque, deve essere conforme ai criteri di cui all'allegato 2.

(26) Processi di gestione del rischio: comunicazione e consultazione, definizione del contesto, valutazione dei rischi, trattamento dei rischi, monitoraggio e riesame (cfr. termini e definizioni e l'indice nell'anteprima della norma ISO 31000 (in inglese): https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en).

Il WP29 incoraggia lo sviluppo di quadri di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati specifici dei vari settori. Cio' e' dovuto al fatto che essi possono attingere a conoscenze specifiche settoriali, aspetto questo che fa si' che la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati possa affrontare le specificita' di un particolare tipo di trattamento (ad esempio tipi particolari di dati, risorse aziendali, impatti potenziali, minacce, misure). Cio' significa che la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati puo' affrontare le problematiche che sorgono in un settore economico specifico oppure quando si utilizzano tecnologie particolari o si eseguono tipologie particolari di trattamento.

Infine, se necessario, "il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attivita' relative al trattamento" (articolo 35, paragrafo 1127).

Fonte: Autorità Garante - Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679

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