Che cosa si intende per rilevanti finalita' di interesse pubblico?
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D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Il soggetto pubblico puo' trattare dati sensibili quando la legge lo autorizza espressamente e i dati e le finalita' del trattamento sono ben specificati. Se il soggetto pubblico vuole trattare dati sensibili, ma non specificati dalla legge, deve chiedere l’autorizzazione al Garante, il quale provvedera' ad individuare l’attivita' tra quelle previste dalla legge.
In pratica, i soggetti pubblici, oltre ai principi sanciti dalla legge che devono essere osservati da tutti, hanno delle regole ulteriori da applicare, soprattutto con riguardo ai dati sensibili e giudiziari del cittadino di cui l’ente pubblico e' in possesso.
Per rilevanti finalita' di interesse pubblico si intende che, data la natura particolare del dato trattato e il tipo di soggetto che lo tratta, non e' necessario il consenso dell’interessato, in quanto esiste una legge o un regolamento speciale che deroga alla tutela generale sulla privacy prevista dal decreto 196 (art. 24 del decreto 196).
Fonte: Autorità Garante