Che cosa si intende per interconnessione e raffronto di dati?
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L'articolo 4 del citato regolamento definisce il trattamento dei dati personali come qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate adati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Ai sensi del citato art. 4, per interconnessione si intende:
l'utilizzo di piu' banche dati, e si riferisce all'impiego di strumenti elettronici;
Per raffronto si intende:
un'operazione di confronto tra dati, sia in conseguenza di elaborazione che di selezione o consultazione
Fonte: Autorità Garante - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679