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31/12/2016 Giustizia e protezione dati

Persona, diritti, innovazione

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Rispetto alla cronaca giudiziaria si e' registrata, anche quest’anno, la diffusione di atti d’indagine in violazione del relativo regime di pubblicita' e spesso anche del principio di essenzialita' dell’informazione.

Mai come in quest’ambito occorre un impegno comune.

Giustizia e informazione si caratterizzano principalmente, infatti, per la loro indipendenza e, quindi, per la responsabilita' nell’esercizio delle rispettive funzioni. Responsabilita' tanto piu' necessaria rispetto al potenziale distorsivo del processo mediatico, in cui logica dell’audience e populismo penale rischiano di rendere la presunzione di colpevolezza il vero criterio di giudizio.

Tale esercizio di responsabilita' sara' certo favorito dalla proficua circolarita' instaurata tra giurisdizione, organo di governo autonomo della magistratura e Garante, al fine di coniugare esigenze di giustizia e privacy. In particolare riguardo al tema delle intercettazioni, su cui diverse Procure e CSM hanno adottato provvedimenti volti a limitare - nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa - la trascrizione di contenuti inerenti aspetti irrilevanti ai fini delle indagini o terzi estranei.

Molte delle indicazioni contenute in tali provvedimenti e conformi alle raccomandazioni da noi espresse piu' volte, sono state trasfuse in criteri di delega nella riforma penale all’esame del Parlamento.

E va certamente regolamentato l’utilizzo dei captatori a fini intercettativi (i cosiddetti trojan horse), definendo con rigore il perimetro delle garanzie, in ragione della strutturale diversita' di tale strumento investigativo rispetto a quello normato dal codice di rito.

E’ peraltro indispensabile selezionare i fornitori di servizi di intercettazione in base alle garanzie di sicurezza del trattamento offerte.

L’esternalizzazione di diverse operazioni investigative rende, infatti, assai piu' permeabile la filiera su cui si snoda l’attivita' captativa, meritevole per cio' di una tutela rafforzata, come dimostrano anche alcune istruttorie aperte dal Garante su tale fronte.

Significativa, in tal senso, la sanzione irrogata a un consulente tecnico dell’autorita' giudiziaria che aveva illegittimamente conservato un archivio di dati personali di notevoli dimensioni, costituito inizialmente per fini di giustizia. Aveva altresi' illegittimamente messo a disposizione di numerosi soggetti, compresi alcuni giornalisti, atti giudiziari acquisiti nel corso della sua attivita'.

Solo l’adozione di adeguate misure di sicurezza, da parte di ciascun soggetto coinvolto in ogni fase dell’indagine, puo' contribuire a minimizzare i rischi inevitabilmente connessi alla frammentazione dei centri di responsabilita', derivanti dal coinvolgimento di soggetti diversi nella catena delle attivita' investigative.

Per quanto concerne la disciplina della pubblicazione telematica dei provvedimenti giurisdizionali, pur non essendo stata approvata la relativa riforma, si sono tuttavia registrate sul punto significative innovazioni, anche nel solco della positiva interlocuzione realizzata dal Garante con gli organi competenti.

Fonte: Garante - Discorso Presidente 2016

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