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In materia di diffusione di dati personali online per finalita' di trasparenza o di pubblicita' dell’azione amministrativa il Garante e' stato chiamato a pronunciarsi su numerose questioni di cui si riportano le piu' rilevanti.
Vitalizi
In risposta ad alcuni quesiti formulati dal Presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige/Sudtirol relativi alla possibilita' di pubblicare online e di comunicare alla stampa i dati dei vitalizi di consiglieri ed ex consiglieri regionali e provinciali, e' stato rappresentato che il Codice non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (cfr. artt. 59 e 60) e che i presupposti, le modalita', i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali restano disciplinati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241; la disciplina in materia di protezione dei dati personali, non avendo inciso in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa, non puo' essere invocata per negare l’accesso ai documenti, e le valutazioni espresse dall’amministrazione interpellata rimangono sindacabili di fronte alle autorita' competenti (art. 25, della cit. l. n. 241/1990). E' stato precisato, inoltre che, qualora l’amministrazione reputi legittime le richieste di accesso, rimane “affidata alla responsabilita' del giornalista l’utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i parametri dell’essenzialita' rispetto al fatto d’interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresi' riguardo alla natura del dato medesimo” (provv. 23 aprile 2015, n. 240, doc. web n. 3966106).
Dati sanitari
Si segnalano i diversi interventi occasionati dalla illecita diffusione in internet da parte di soggetti pubblici di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
Al riguardo, e' stata censurata la pubblicazione sul sito web di un’Asl di
Nel richiamare quanto indicato nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalita' di pubblicita' e trasparenza sul web (provv. 15 maggio 2014, n. 243, doc. web n. 3134436) e' stato evidenziato che e' “sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice)” e che, in particolare, “e' vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidita', disabilita' o handicap fisici e/o psichici” (cfr. Linee guida, cit., parte prima, par. 2 e par. 9.e.; parte seconda, par. 1. cfr., inoltre, i provv.ti ivi cit. in nota 49).
Per lo stesso motivo, e' stata altresi' dichiarata l’illiceita' anche del trattamento effettuato da una Regione che aveva pubblicato in internet
Sempre con riferimento al problema della illecita diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e' stata riscontrata – come in anni precedenti (cfr. Relazione 2013, p. 41 ss.; Relazione 2014, p. 41) – la pubblicazione nel sito web di alcuni comuni di:
Analogamente e' stata stigmatizzata la pubblicazione di:
In tutti i casi richiamati, e' stata dichiarata l’illeceita' del trattamento per violazione dell’art. 22, comma 8, del Codice (note 19 marzo, 31 luglio, 3 e 24 dicembre 2015).
Regime pubblicitario della morosita' tributaria
In tema di illecita diffusione, inoltre, si richiama l’intervento relativo alla pubblicazione sul sito web istituzionale di un Comune dei nomi di coloro che risultano morosi nel pagamento dei tributi. In merito, e' stato evidenziato che la legislazione statale di settore non prevede tale diffusione e che l’ente locale non puo' introdurre con proprio regolamento un obbligo di pubblicazione. In particolare, la diffusione online dei nomi dei soggetti morosi non e' prevista neanche dalla normativa statale in materia di trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione delle pp.aa. sui siti web istituzionali e stabilisce, altresi', che e' possibile diffondere informazioni e documenti di cui non e' obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti (art. 4, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33). A cio' si aggiunge che un eventuale obbligo di pubblicazione dei dati personali dei soggetti che risultano morosi nel pagamento dei tributi, introdotto a livello locale in difformita' dal quadro normativo nazionale, produrrebbe un trattamento di dati non conforme ai princiÌ€pi del Codice (necessita', pertinenza e non eccedenza nel trattamento), in quanto la finalita' di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto, o quella di dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure gia' in vigore (ad es., procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste). La diffusione online dei nomi delle persone morose appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignita' della persona (nota 7 luglio 2015). Le predette considerazioni sono state, inoltre, inviate dal Presidente dell’Autorita' all’attenzione del Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani - Anci (nota 30 luglio 2015).
Inoltre, e' stato dichiarato illegittimo il comportamento di un Comune che aveva pubblicato online il ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, con i dati personali dei soggetti interessati (nota 31 luglio 2015).
Benefici economici
Ugualmente, e' stata riscontrata la violazione della predetta disposizione normativa per la pubblicazione di provvedimenti aventi a oggetto la concessione di benefici economici in contrasto con la normativa in materia di trasparenza. E' stato ricordato in particolare che – in base all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 – non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonche' gli elenchi dei relativi destinatari, se di importo complessivo inferiore a 1000 euro nel corso dell’anno solare. Alla luce poi del comma 4, del cit. art. 26, d.lgs. n. 33/2013, e' vietato riportare, altresi', dati o informazioni da cui puo' essere desunta la condizione di indigenza o di disagio sociale degli interessati (cfr. anche par 9.e., parte prima, Linee guida, cit.). Inoltre, con specifico riferimento agli atti di concessione di benefici economici, in base ai princiÌ€pi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), non risulta, giustificato diffondere informazioni dei beneficiari quali, fra l’altro, l’indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici Iban), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell’Indicatore della situazione economica equivalente - Isee, l’indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc. (Linee guida, cit., parte prima, par. 9.e).
Per tale motivo, e' stata dichiarata illegittima la pubblicazione dell’elenco contenente i dati di coloro che avevano diritto all’esonero dal pagamento della quota contributiva della mensa scolastica riservato alle famiglie meno abbienti, che riportava informazioni personali, come nominativo e data di nascita dei bambini, nominativo e indirizzo del genitore, scuola frequentata e percentuale di esonero dal pagamento della quota contributiva della mensa scolastica (nota 31 luglio 2015). Per simili ragioni, e' stata censurata anche la pubblicazione dell’elenco contenente i soggetti aventi diritto all’erogazione delle agevolazioni tariffarie per il servizio idrico (bonus idrico), destinato a utenti economicamente disagiati, completa del nominativo, del codice dell’utenza, dell’Isee e, in alcuni casi, della presenza di un invalido all’interno del nucleo familiare (nota 19 marzo 2015, sul punto cfr. anche il cit. provv. 24 set- tembre 2015, n. 490, doc. web n. 4364539).
Albo pretorio
E' stata rilevata anche nel periodo di riferimento la prassi di alcuni enti locali di diffondere in internet dati personali contenuti in deliberazioni pubblicate sull’albo pretorio online per un periodo superiore ai quindici giorni previsti dalla normativa di settore (art. 124, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). In merito, il Garante ha ricordato che, con riferimento ai tempi di diffusione di dati personali contenuti negli atti pubblicati nell’albo pretorio online, una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell’albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determina, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perche' non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice). Pertanto, se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell’ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti provvedendo a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati (nota 26 giugno 2015, cfr. anche Linee guida cit., parte seconda, par. 3.a.).
Diffusione in rete di fotografie e video
Il Garante riscontrando quesiti e segnalazioni, ha fornito inoltre chiarimenti, in materia di obblighi di pubblicazioni online, occupandosi tra l’altro della pubblicazione sul sito web istituzionale di un Comune delle fotografie dei soggetti che depositavano illecitamente i rifiuti per strada. In merito, benche' l’ente locale aveva proceduto a oscurare il volto dei soggetti ritratti, e' stata comunque richiamata l’attenzione sulla circostanza che l’oscuramento del solo volto del soggetto interessato, in determinate circostanze e situazioni di contesto (ad es., sesso, etnia, conformazione fisica, fascia d’eta', abbigliamento indossato, strada della ripresa fotografica, ecc.), potrebbe non rivelarsi uno strumento idoneo a evitare il rischio di identificabilita' dello stesso e comportare, di conseguenza, una diffusione illecita di dati personali. In particolari ambiti infatti (ad es., per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), la pubblicazione online, anche solo di alcune informazioni, e' sufficiente a individuare la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilita' di terzi o ricavabili da altre fonti (nota 27 agosto 2015).
Continuano, inoltre, a essere formulati quesiti sulla possibilita' di utilizzare sistemi di videoripresa delle sedute dei consigli comunali. A tal proposito, e' stato nuovamente ricordato che il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali stabilisce espressamente che gli atti e le sedute del consiglio comunale e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. Pertanto, spetta esclusivamente all’amministrazione comunale introdurre eventuali limiti a detto regime di pubblicita', mediante un atto di natura regolamentare (artt. 10 e 38, d.lgs. 18 ago- sto 2000, n. 267). L’Autorita' ha pero' evidenziato la necessita' che, nell’ipotesi in cui sia prevista la possibilita' di effettuare le riprese delle sedute del consiglio comunale, sia fornita agli interessati, da parte del Comune, l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice (note 19 marzo e 7 settembre 2015).
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2015