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DATA BREACH E SICUREZZA
L’Autorita', al fine di innalzare i livelli di tutela dei dati contenuti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche, ha previsto che:
Il Garante, in attesa della definizione degli “standard di comunicazione e le regole tecniche” da parte di AgID previsti dalla nuova formulazione dell’art. 58, comma 2, del Cad, ha dettato le misure di sicurezza in ogni caso necessarie. Cio' in considerazione dalla delicatezza delle informazioni contenute nelle banche dati, dell’ingente mole dei dati ivi trattati e dalla molteplicita' dei soggetti autorizzati ad accedervi. L’Autorita' ha altresi' ribadito le misure tecniche e organizzative da predisporre al fine di prevenire il verificarsi di violazioni o di incidenti informatici, gia' individuate nel 2013 (provv. 4 luglio 2013, n. 332, doc. web n. 2574977), specificando che la mancata comunicazione al Garante dei cd. data breach, nonche' la mancata adozione delle misure necessarie individuate nel provvedimento, configurano un illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell’art. 162, comma 2-ter del Codice (cfr. par. 11.7).
Tra le dettagliate misure individuate dall’Autorita' vanno segnalate:
Con provvedimento 17 dicembre 2015 (n. 655, doc. web n. 4575714), il Garante ha espresso il parere sullo schema di decreto direttoriale predisposto congiuntamente dal Ministero dell’interno e dall’Istituto nazionale di statistica, che individua gli standard e gli indicatori finalizzati a monitorare la qualita' dei dati registrati nell’Anpr nella fase di subentro delle anagrafi comunali, in attuazione dell’art. 1, comma 3, d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 “Regolamento recante modalita' di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e ridefinizione del piano per il graduale subentro dell’Anpr alle anagrafi della popolazione residente”. Lo schema di decreto ha recepito gli approfondimenti e le indicazioni suggeriti dall’Ufficio in relazione all’esigenza di eliminare l’ulteriore indicatore basato sul raffronto dei dati individuali contenuti nell’anagrafe a fini amministrativi con i dati identificativi comunicati all’Istat dai comuni per finalita' statistiche a seguito della revisione post-censuaria, in contrasto con il divieto di utilizzare per finalita' amministrative dati raccolti per finalita' statistiche (cfr. art. 105 del Codice e provv.ti 15 e 29 ottobre 2015, n. 536, doc. web n. 4481301 e n. 566, doc. web n. 4476104).
Fonte: Garante - Relazione 2015