EntiOnLine
Categorie
indietro
31/12/2015 L'attivita' giudiziaria
Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Garante-Relazione 2015

Sicurezza nelle intercettazioni

Con provvedimento 25 giugno 2015, n. 375 (doc. web n. 4120817) l’AutoritaÌ€ eÌ€ nuovamente intervenuta sulla delicata materia delle misure di sicurezza nelle attivitaÌ€ di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica, con riferimento alle prescrizioni oggetto del provvedimento 18 luglio 2013, n. 356 (doc. web n. 2551507) i cui termini per l’adempimento erano giaÌ€ stati differiti con provvedimento 26 giugno 2014, n. 322 (doc. web n. 3235971).

Al riguardo, sulla base sia della documentazione trasmessa dal Ministero della giustizia sul monitoraggio dello stato di attuazione delle misure, sia degli approfondimenti svolti presso il Ministero da un tavolo di lavoro a carattere interistituzionale, si è riconosciuto il carattere prioritario alle criticità riguardanti le misure informatiche, di più immediato ed incisivo impatto sulla sicurezza dei trattamenti.

Pertanto si eÌ€ provveduto nuovamente a differire i termini per l’adempimento di alcune misure informatiche, con riserva di valutare successivamente se l’attuazione di tali misure, e delle altre che siano poste in essere, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica, consenta di superare le prescrizioni di tipo strutturale imposte con il provvedimento del 2013, il cui termine di attuazione eÌ€ stato, pertanto, sospeso.

Pubblicazione di sentenze a fini di informazione giuridica

EÌ€ pervenuta a questa AutoritaÌ€ una segnalazione con cui si eÌ€ lamentata la facile reperibilitaÌ€ in internet di un’ordinanza giudiziaria, recante i dati identificativi, dati sensibili e informazioni di natura sanitaria relativi all’interessato. Al riguardo l’AutoritaÌ€, nel rappresentare che l’interessato non si era potuto avvalere della facoltaÌ€ di richiedere l’anonimizzazione dell’ordinanza non essendosi costituito in giudizio (cfr. art. 52, comma 1, del Codice e le Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalitaÌ€ di informazione giuridica adottate il 2 dicembre 2010, doc. web n. 1774813), ha invitato il Tribunale amministrativo che aveva adottato l’ordinanza a valutare l’opportunitaÌ€ di anonimizzazione disposta d’ufficio oppure, in alternativa, l’adozione di accorgimenti tecnici idonei ad evitare l’indicizzazione nei motori di ricerca dell’ordinanza pubblicata sul sito istituzionale (nota 16 marzo 2015). Il Tribunale ha provveduto ad oscurare il nome dell’interessato.

Pubblicità dei dati nei procedimenti di espropriazione forzata

Anche nel 2015 sono pervenute all’AutoritaÌ€ segnalazioni relative al regime di pubblicitaÌ€ nell’ambito dei procedimenti di espropriazione forzata introdotto dalla riforma del processo esecutivo (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80), che prevede la pubblicazione in appositi siti internet di copia dell’ordinanza del giudice che dispone sulla vendita forzata e della relazione di stima dei beni da espropriare. Al riguardo, con una segnalazione veniva lamentata la pubblicazione sul sito istituzionale di un Tribunale di avvisi d’asta che recavano, tra le altre informazioni, i nominativi delle parti debitrici. L’AutoritaÌ€, pur verificando che allo stato attuale gli avvisi non contenevano dati personali relativi agli interessati, ha richiamato l’attenzione del Presidente del Tribunale ove si svolgevano le procedure sulla necessitaÌ€ di applicare la vigente normativa in materia di esecuzioni immobiliari conformemente alla normativa in materia di pro- tezione dei dati personali e alle vigenti prescrizioni di cui agli artt. 174, comma 9, del Codice e 490, comma 3, c.p.c. al fine di assicurare la piena tutela dei diritti dei debitori sottoposti all’esecuzione. L’AutoritaÌ€ ha ricordato, in particolare, di avere giaÌ€ invitato, con provvedimento 7 febbraio 2008 (doc. web n. 1490838) gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari ad omettere, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 174, comma 9, del Codice e 490, comma 3, c.p.c., l’indicazione del debitore e di eventuali terzi estranei alla procedura dagli avvisi d’asta, estendendo tale omissione anche alla documentazione allegata ai predetti avvisi (nota 2 febbraio 2015).

Produzione di documenti in giudizio

Con riferimento alla produzione documentale in sede giudiziaria, il Garante, nel ricordare preliminarmente che l’art. 24, comma 1, lett. f ), del Codice consente il trattamento di dati personali senza consenso laddove il trattamento sia indispensabile per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, ha confermato che spetta al giudice adito, ove ritualmente richiesto, la competenza a valutare la liceitaÌ€ del trattamento dei dati personali. Infatti, l’art. 160, comma 6, del Codice stabilisce che la validitaÌ€, l’efficacia e l’utilizzabilitaÌ€ di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali, ancorché non conforme a disposizioni di legge o di regolamento, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale (note 10 aprile, 13 e 14 maggio, 1° giugno, 8 luglio, 16 ottobre e 6 novembre 2015). L’art. 160, comma 6, del Codice eÌ€ stato richiamato dall’AutoritaÌ€ con riferimento ad altre segnalazioni relative a trattamenti di dati personali nel corso di procedimento giudiziario (note 6 e 27 novem- bre 2015).

Notificazioni di atti giudiziari a soggetti estranei alle procedure

Con riferimento ad altre segnalazioni con cui si lamentava la notifica di atti giudiziari a soggetti estranei alle relative procedure giudiziarie, il Garante ha fatto presente che, trattandosi di atti inerenti al giudizio civile, la loro valutazione spetta al giudice adito ai sensi dell’art. 160, comma 6, del Codice. In un caso, l’AutoritaÌ€ ha tuttavia rappresentato che, laddove l’interessato ritenga che l’atto giudiziario, in quanto notificato ad estranei, si caratterizzi per il suo contenuto lesivo e si collochi al di fuori di un trattamento per finalitaÌ€ di giustizia, puoÌ€ valutare se sia utilizzabile l’interpello di cui all’art. 8 del Codice per far valere nei confronti del titolare del trattamento il diritto alla cancellazione dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell’art. 7, comma 3 lett. b) (nota 27 novembre 2015).

In un altro caso, invece, essendo stata interessata altresiÌ€ la Procura della Repubblica, l’AutoritaÌ€ ha affermato che l’impossibilitaÌ€ di interferire con l’attivitaÌ€ dell’autoritaÌ€ giudiziaria, dotata di poteri di accertamento ben piuÌ€ penetranti di quelli spettanti al Garante, e la necessitaÌ€ di rispettare i diritti dei soggetti coinvolti (quali, in ipotesi, la facoltaÌ€ di non rendere dichiarazioni, ex art. 64 c.p.p.), rendono, nei fatti, inattuabili gli accertamenti da parte di questa AutoritaÌ€, indispensabili per assumere le determinazioni di competenza. Del resto, le verifiche che spettano a questa AutoritaÌ€ possono risultare condizionate anche all’esito dell’esposto, quanto meno in ordine all’accertamento dei fatti. Ove perdurasse l’interesse alle determinazioni dell’AutoritaÌ€, si eÌ€ chiesto pertanto all’interessato di dare notizia dell’esito del procedimento civile e della querela dallo stesso presentato, per consentire di valutare se residuino margini per le decisioni di competenza dell’AutoritaÌ€ medesima (nota 21 aprile 2015).

Anche con riferimento ad altre segnalazioni, che sono state oggetto di esposti e querele alla Procura della Repubblica, l’AutoritaÌ€ ha sottolineato, tra l’altro, l’impossibilitaÌ€ di interferire con l’attivitaÌ€ dell’autoritaÌ€ giudiziaria (nota 10 aprile, 1° giugno, 16 ottobre e 6 novembre 2015).

Acquisizione del certificato penale e comunicazioni di dati giudiziari

A seguito di una segnalazione, l’AutoritaÌ€ si eÌ€ occupata di alcuni trattamenti di dati giudiziari effettuati da un Tribunale in modo non conforme a quanto sancito dal Codice. In particolare, eÌ€ stato rilevato che l’acquisizione del certificato penale relativo al segnalante da parte del Tribunale, presso il quale il medesimo segnalante rivestiva il ruolo di assistente amministrativo, sarebbe avvenuta impropriamente “per ragioni di giustizia” ex art. 21, d.P.R. 313/2002, mentre appariva correttamente riferibile alla previsione di cui all’art. 28, d.P.R. 313/2002. Si accertava, altresiÌ€, l’avvenuta comunicazione, non in conformitaÌ€ al Codice, dei dati giudiziari relativi al segnalante da parte del Tribunale alla Procura della Repubblica, nonché al Consiglio della magistratura militare. CioÌ€ in quanto il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici deve essere autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalitaÌ€ di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili (art. 21 del Codice), che invece nel caso di specie mancavano. CioÌ€ considerato non si sono, tuttavia, ravvisati gli estremi per l’adozione di un provvedimento da parte dell’AutoritaÌ€, avendo tali condotte esaurito i loro effetti, restando comunque salva la facoltaÌ€ per l’interessato di adire l’autoritaÌ€ giudiziaria ordinaria per il risarcimento di eventuali danni subiti (nota 25 agosto 2015).

Banca dati