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Garante - Relazione 2014
ADAMS
Dopo aver espresso parere favorevole rispetto al regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari adottato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) nel 2007 (provv. 19 settembre 2007, doc. web n. 1443411), il Garante e' tornato ad esprimersi sul nuovo schema contenente talune modifiche e integrazioni motivate dalla necessita' per il Coni di perseguire l’interesse pubblico sotteso alle attivita' di prevenzione e repressione del fenomeno del doping nello sport attraverso l’uso dell’Anti-Doping Administration & Management System (sistema ADAMS) (provv. 31 luglio 2014, n. 390, doc. web n. 3385186). Cio' nelle more della definizione, a livello europeo, di un quadro di garanzie unitario volto ad assicurare la conformita' alla disciplina di protezione dei dati di alcuni aspetti della regolamentazione antidoping fissata nel codice mondiale in materia e negli standard che lo completano (v. provv. 13 ottobre 2008, doc. web n. 1563970; pareri del Gruppo Art. 29 n. 3/2008 - WP 156, doc. web n. 1619614 e n. 4/2009 - WP 162, doc. web n. 1620339; lettere del Gruppo Art. 29 a WADA, doc. web nn. 2983092 e 2983102).
Come e' noto, il sistema ADAMS, realizzato dall’Agenzia mondiale antidoping (World Anti-Doping Agency-WADA), e' costituito da una banca dati riferita agli atleti per pianificare e coordinare i controlli antidoping situata in Canada (Quebec). In particolare, sulla base delle regole fissate nel codice mondiale e nei relativi standard, sono registrati nella banca dati a cura degli stessi atleti, delle organizzazioni nazionali antidoping e delle federazioni sportive di appartenenza dati identificativi e altre informazioni riferite all’atleta, quali i dati sui luoghi di reperibilita' e permanenza (cd. whereabouts), sulle esenzioni a fini terapeutici, sulla pianificazione e distribuzione dei controlli antidoping e sui singoli controlli effettuati.
Il parere e' stato reso su una versione aggiornata dello schema tipo di regolamento all’esito di un proficuo lavoro di collaborazione con i competenti uffici del Coni, i quali, a seguito di numerose riunioni e contatti informali, hanno accolto le osservazioni formulate dall’Ufficio. Gli elementi forniti all’Autorita' sono stati ritenuti idonei a garantire un adeguato quadro giuridico per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari, effettuati dal Coni attraverso la banca dati ADAMS in quanto ente istituzionalmente preposto all’adozione e all’attuazione della normativa antidoping (d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242; Statuto del Coni; norme sportive anti-doping; artt. 18 ss. del Codice).
Tali trattamenti, che comportano flussi transfrontalieri di dati personali anche verso Paesi terzi (cfr. in merito anche par. 23.3) – limitati ai soli dati indispensabili ed effettuati mediante operazioni di trattamento non massive o ripetute –, risultano infatti necessari per il contrasto al doping e sono quindi riconducibili alle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice, di applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute della popolazione e di promozione dello sport (L. 14 dicembre 2000, n. 376; artt. 43, comma 1, lett. c), e 73, comma 2, lett. c), e 85, comma 1, lett. e), del Codice). In particolare, i trattamenti di dati personali cosi' effettuati dal Coni riguardano soltanto un gruppo selezionato di atleti (quelli inseriti nel registered testing pool nazionale), ferma restando la facolta' del Coni di disporre controlli anche su altri atleti. Con riferimento ai predetti atleti, il Coni potra' pertanto effettuare, ove necessario, operazioni di trasferimento all’estero di dati personali, anche sensibili e giudiziari, verso la banca dati ADAMS e verso le organizzazioni antidoping ubicate anche in Paesi terzi di volta in volta competenti a testare gli atleti sulla base delle regole dell’antidoping.
Altre indicazioni fornite dall’Ufficio, recepite dal Coni nel nuovo schema di regolamento, hanno riguardato le cautele previste a tutela dei diritti degli interessati nella pubblicazione sul sito istituzionale del Coni dei dati giudiziari contenuti nelle sentenze e negli altri provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva effettuati per finalita' di comunicazione istituzionale e di informatica giuridica.
REGOLAMENTI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Sul tema dei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di amministrazioni locali, l’Autorita' e' stata consultata dal Comune di Palermo prima dell’approvazione di un nuovo regolamento in sostituzione di quello previgente. In particolare, e' stato richiesto se il nuovo regolamento potesse discostarsi dallo schema approvato con parere del Garante del 21 settembre 2005 e prevedere che l’identificazione e la pubblicazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili potessero essere rinviate dal regolamento stesso ad un atto rimesso ai singoli settori, in ragione della competenza specialistica di ciascuno di essi. Al riguardo, l’Ufficio ha precisato che le amministrazioni non possono avvalersi di meri atti, i quali, anche quando (formalmente) denominati regolamenti, non hanno la necessaria natura di fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e liberta' fondamentali di terzi, dovendo assicurare l’emanazione dell’atto di natura regolamentare previsto dalla norma, anche promuovendone l’adozione da parte dell’organo competente in base all’ordinamento dell’amministrazione. La soluzione prospettata dal Comune, che intenderebbe rimettere ai singoli dirigenti dei settori l’adozione degli atti necessari a identificare e rendere pubblici i dati sensibili e le operazioni eseguibili, non e' stata pertanto ritenuta conforme alle previsioni del Codice, con conseguente illeceita' dei trattamenti di dati personali eventualmente effettuati su tali presupposti (note 11 aprile e 23 maggio 2014).
UNAR
Con parere favorevole del 5 giugno 2014, n. 280 (doc. web n. 3248445), il Garante si E' espresso sulle modifiche ed integrazioni apportate alla scheda n. 6 del regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa alla “Gestione degli interventi in ambito sociale, di pari opportunita' e tutela dei soggetti vittime della discriminazione”, effettuati dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) (d.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312).
La predetta scheda e' stata modificata con l’aggiunta, nell’ambito della sezione relativa ai tipi di dati trattati, de “lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso anamnesi familiare”; e de “la vita sessuale”. L’UNAR ha rappresentato, sulla base del quadro normativo di seguito riportato, l’indispensabilita' del trattamento dei predetti dati personali di natura sensibile in ragione del recente ampliamento dei compiti attribuiti all’Ufficio stesso (art. 22, comma 3, del Codice). In particolare, in base al d.P.C.M. 1 ottobre 2012, “il Dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione” e “nell’ambito del Dipartimento opera altresi' l’Ufficio per la promozione delle parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica di cui all’art. 29 della legge 1 marzo 2002, n. 39” (art. 16, commi 1 e 5).
Anche il successivo d.m. 4 dicembre 2012 ha ampliato i compiti affidati all’UNAR, attribuendogli la funzione di garantire l’effettivita' del principio di parita' di trattamento tra le persone e di vigilare sull’operativita' degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni fondate su tutti i fattori di comportamenti discriminatori con particolare riferimento a quelle derivanti dalla razza e dall’origine etnica (art. 8, comma 1). A tal fine, il Servizio per la tutela della parita' di trattamento presso l’UNAR si occupa, in particolare, di gestire la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione.