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31/12/2015 I trattamenti effettuati presso regioni ed enti locali
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Garante-Relazione 2015

Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

Nel 2015 l’AutoritaÌ€ si eÌ€ nuovamente occupata, a seguito di istanze di cittadini e di associazioni di consumatori, della tematica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle modalitaÌ€ di controllo delle procedure di raccolta differenziata dei rifiuti urbani prescelte dai comuni.

In particolare, la questione che ha maggiormente richiesto l’intervento dell’Ufficio ha riguardato l’utilizzo di sacchetti trasparenti per la raccolta differenziata cd. porta a porta, rispetto alla quale, come giaÌ€ negli anni passati, eÌ€ stata richiamata l’attenzione dei comuni interessati sulla prescrizione contenuta nel provvedimento generale 14 luglio 2005 (doc. web n. 1149822) che considera, in termini generali, non proporzionato l’obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente in quanto chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o nell’area antistante l’abitazione puoÌ€ visionare agevolmente il contenuto del sacchetto (cfr. punto 4.a del predetto provv.). In un caso eÌ€ stato precisato in particolare che i cittadini sono tenuti a utilizzare un mastello chiuso, all’interno del quale depositare i sacchi del rifiuto indifferenziato e che, per utenze con specifiche necessitaÌ€ (ad es., panni e traverse) eÌ€ possibile rivolgersi ai servizi sociali, per fruire, in forma anonima, di diverse modalitaÌ€ di conferimento quali ad es., i sacchi opachi di colore azzurro (nota 23 gennaio 2015).

Dati sensibili

Un altro Comune, interpellato dall’Ufficio, aveva chiarito che la raccolta cd. porta a porta prevedeva che il sacco contenente il rifiuto fosse inserito in appositi contenitori da aprire al momento del ritiro da parte degli operatori (nota 9 gennaio 2015). Infine, un’altra amministrazione comunale, chiamata in causa da numerosi cittadini, aveva dichiarato che i sacchetti previsti per la raccolta di materiali per adulti incontinenti erano in materiale opacizzato e i sacchi per la raccolta di pannolini erano provvisti di tag, senza indicare il nome dell’utente, precisando che, in alcune zone periferiche della cittaÌ€, era stata avviata una sostituzione dei sacchetti con bidoni anonimi di diverso colore a seconda della tipologia di rifiuti raccolta (nota 11 marzo 2015).

In un’altra circostanza, invece, l’intervento dell’Ufficio, ha comportato la neces- sitaÌ€ da parte del Comune interessato di modificare un’ordinanza sindacale, nel senso di eliminare l’obbligo di utilizzare i sacchi trasparenti, consentendo cosiÌ€ ai cittadini di conferire i rifiuti in modo che non sia conoscibile il contenuto del sacchetto dal- l’esterno (nota 21 settembre 2015).

L’istanza di un cittadino ha riguardato un altro aspetto della procedura per la raccolta dei rifiuti ovvero la richiesta, nei confronti dei soggetti conferenti, di esibire un documento di identitaÌ€ al personale preposto alla gestione di apposite aree per il conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata (cd. piattaforme ecologiche o ecopiazzole), e l’annotazione in un apposito registro di nome e indirizzo dei conferenti, della quantitaÌ€ approssimativa del sacchetto nonché del tipo di materiale ricevuto. Al riguardo, eÌ€ stato rappresentato che alcuni regolamenti comunali prevedono che, nei limiti di una quantitaÌ€ massima giornaliera indicata nel regolamento stesso, in relazione alle diverse tipologie di materiali, i rifiuti siano conferiti senza oneri da parte dei produttori. Nel caso in cui siano superate le quantitaÌ€ indicate per ogni tipologia di rifiuto, il produttore ricorre alla raccolta a domicilio, contattando la societaÌ€ di gestione del servizio, previo pagamento delle spese. In relazione a tale aspetto, deve ritenersi lecito, nei limiti delle finalitaÌ€ istituzionali e ove 4 sia previsto da una disposizione regolamentare (cfr. art. 21, d.lgs. n. 22/1997 ora art.198, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), il trattamento dei dati personali (ad es., nome e indirizzo dei conferenti), per la sola finalitaÌ€ di accertamento dell’effettiva residenza nel comune del conferente e per evitare che lo stesso soggetto possa conferire i rifiuti in violazione dei limiti quantitativi ammessi senza oneri a carico dei produttori. Deve essere comunque predisposta un’informativa contenente gli elementi indicati nell’art. 13 del Codice e i dati personali acquisiti devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi sono stati raccolti (art. 11, comma 1, lett. d), (cfr. punto 4.e del predetto provv. generale) (nota 31 dicembre 2015).

Sono state, infine, fornite indicazioni ad un Comune in ordine alla possibilitaÌ€ che ispettori ambientali possano esaminare il contenuto dei sacchetti dei rifiuti, al fine di identificare, attraverso il materiale ispezionato, i presunti trasgressori delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In tale circostanza l’Ufficio ha ricordato che agli organi addetti al controllo eÌ€ riconosciuta la possibilitaÌ€ di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689), ma tale facoltaÌ€ deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalitaÌ€ difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate) del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente (cfr. punto 4.d del predetto provv. generale) (nota 10 settembre 2015).

Un Comune ha interpellato il Garante in merito alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con un consolato a sostegno delle famiglie e dei minori, in base al quale il Comune si sarebbe impegnato ad informare il consolato sui casi di affidamento di minori, sui provvedimenti adottati dall’autoritaÌ€ giudiziaria in merito a minori allontanati dalla famiglia, nonché adoperato, unitamente al consolato, affinché l’Ambasciatore venisse nominato curatore speciale del minore. Al riguardo, eÌ€ stato precisato che in base al Codice, la comunicazione preventiva all’AutoritaÌ€, ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39, comma 1, puoÌ€ essere effettuata solo qualora ricorrano i presupposti concernenti la natura pubblicistica del soggetto destinatario della comunicazione e la tipologia dei dati, diversi da quelli sensibili e giudiziari. Pertanto, nel caso di specie, trattandosi verosimilmente di comunicazione avente ad oggetto dati sensibili e giudiziari, eÌ€ stato rappresentato che occorre fare riferimento agli artt. 20 e 22 del Codice, nonché al regolamento sul trattamento dei dati sensi- bili e giudiziari adottato dal Comune (nota 20 luglio 2015).

L’AutoritaÌ€ si eÌ€ altresiÌ€ occupata del trattamento, effettuato dal Consiglio regio- nale della Toscana, dei dati relativi ad erogazioni liberali effettuate volontariamente dai consiglieri regionali a favore di partiti politici. Al riguardo, il Consiglio regionale ha evidenziato di aver ricevuto la richiesta di effettuare una trattenuta volontaria mensile dal cedolino dello stipendio dei consiglieri e di provvedere ad effettuare l’erogazione liberale ai partiti politici indicati dai richiedenti. L’Ufficio ha chiarito che per il trattamento dei dati relativi alle disposizioni di liberalitaÌ€ a favore di partiti politici, trovano applicazione le regole e le garanzie previste per i dati sensibili, in base alle quali il trattamento eÌ€ ammesso soltanto in base ad “un’espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalitaÌ€ di rilevante interesse pubblico perse- guite” (artt. 4, comma 1, lett. d), 20, 22, del Codice). L’attivitaÌ€ sopra descritta, eÌ€ stata nel frattempo disciplinata dalla l.r. n. 69, 23 ottobre 2015, “Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalitaÌ€ da attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009”, che ha previsto che “il consigliere o l’assessore regionale che intenda compiere atti di liberalitaÌ€, ad esclusione delle donazioni, a favore di soggetti terzi o al fine di acquisire servizi connessi all’esercizio del mandato, puoÌ€ chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l’effettuazione della relativa trattenuta e del versamento”. Pertanto, in virtuÌ€ della modifica normativa intervenuta, l’Ufficio ha ritenuto lecita l’attivitaÌ€ in parola, qualora effettuata, in conformitaÌ€ alla menzionata normativa, mediante il trattamento delle sole informazioni e delle operazioni strettamente indispensabili previste dal regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana, n. 24, 12 febbraio 2014 (scheda n. 4) (nota 10 novembre 2015).

L’AutoritaÌ€ eÌ€ stata consultata dalla presidenza della Regione Abruzzo in relazione ai trattamenti di dati sensibili connessi all’istituzione di un ufficio di ascolto sociale presso la Regione, al quale cittadini, ma anche gruppi ed associazioni, possono rivolgersi per rappresentare “situazioni personali bisognevoli di attenzioni solidali”, al fine di ricercare “iniziative sostenibili per una molteplicitaÌ€ di problematiche scaturenti da difficoltaÌ€ di carattere sociale” e seguire l’iter amministrativo delle vicende prospettate. L’Ufficio ha ritenuto che il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione in conformitaÌ€ allo schema tipo, disciplina espressamente i trattamenti dei dati connessi allo svolgimento delle funzioni dell’istituendo ufficio di ascolto sociale (cfr. in particolare la scheda n. 11 allegata al regolamento) (nota 4 marzo 2015).

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