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31/12/2014 Le comunicazioni di dati personali tra soggetti pubblici
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Garante-Relazione 2014

Il Garante eÌ€ stato consultato dall’AutoritaÌ€ per le garanzie nelle comunicazioni in merito alla possibilitaÌ€ di avvalersi delle modalitaÌ€ previste dall’art. 58, comma 2, del Cad per la fruibilitaÌ€ informatica di dati presenti nell’Anagrafe tributaria, al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nell’ambito della funzioni di controllo connesse alla tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (istituito con l. 5 agosto 1981, n. 416, Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria), il cui scopo principale eÌ€ quello di dare trasparenza agli assetti proprietari degli operatori nei settori dell’edi- toria e della radiotelevisione. L’attestazione da parte del Registro sul controllo (di diritto e di fatto, ex art. 2359 c.c.) eÌ€ richiesta nell’ambito del rilascio delle provvidenze all’editoria erogate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio (l. n. 250/1990 e, da ultimo, d.P.R. n. 223/2010), nel rilascio dei titoli autorizzatori ai fornitori di servizi media da parte del MiSE (l. n. 177/2005) e nell’accesso alle provvidenze per le emittenti locali gestite dai Co.Re.Com (l. n. 448/1998).

Al riguardo, l’Ufficio ha evidenziato che, per quanto riguarda la possibilitaÌ€ di verificare i dati anagrafici dei soggetti non camerali e dei loro amministratori mediante un collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate, in parallelo a quello attivato, correttamente, con le Camere di commercio per i soggetti camerali, il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private in attuazione delle prescrizioni della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha istituito il Registro delle persone giuridiche presso le prefetture (ovvero le regioni o le province autonome competenti), nel quale, in analogia con quanto previsto per il Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, sono indicati l’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali eÌ€ attribuita la rappresentanza (artt. 3 e 4). Il Registro e i documenti delle persone giuridiche sono consultabili da chiunque (art. 3, comma 8) e tale forma di pubblicitaÌ€ si estende alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, alle deliberazioni di scioglimento, ai provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, al cognome e nome dei liquidatori e a tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione eÌ€ espressamente prevista da norme di legge o di regolamento (art. 4). EÌ€ inoltre previsto che le prefetture e le regioni provvedano ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni (art. 1) e che agli adempimenti previsti dal regolamento eÌ€ data attuazione mediante l’utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti (art. 3).

In tale quadro eÌ€ stato evidenziato che le funzioni di controllo previste dal regolamento Agcom (art. 16, comma 1, All. A alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione) sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione, potrebbero utilmente essere effettuate mediante l’accesso telematico al Registro delle persone giuridiche, che eÌ€ per legge la banca dati dove le informazioni di interesse devono essere iscritte ed aggiornate (nota 5 settembre 2014).

L’Ufficio territoriale del governo di Gorizia ha interpellato il Garante in ordine alla possibilitaÌ€ di trasmettere ad un Comando militare dell’esercito copia di un’ordinanza-ingiunzione (violazione dell’art. 688 c.p., depenalizzato con d.lgs. n. 507/1999) adottata dalla medesima Prefettura nei confronti di un militare in servizio presso il predetto Comando, avanti al quale pendeva una inchiesta formale per la verifica di eventuali responsabilitaÌ€ anche di natura disciplinare. A tal proposito, richiamate le indicazioni fornite con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalitaÌ€ di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” del 14 giugno 2007 (doc. web n. 1417809), eÌ€ stato ricordato che la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici eÌ€ ammessa quando eÌ€ prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 2, del Codice) e che spetta all’amministrazione interessata verificare il quadro normativo di riferimento, nonché quello di settore, relativo all’amministra- zione richiedente le informazioni (nota 21 gennaio 2014).

L’Asl Roma E ha interpellato l’AutoritaÌ€, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39 del Codice, al fine di consentire ad un Comando di polizia municipale di Roma Capitale l’accesso alle banche dati aziendali per verificare se la residenza/domicilio, dichiarata all’azienda dagli utenti, risulti diversa da quella ufficiale, e poter cosiÌ€ effettuare la notifica di atti a quei soggetti che, all’indirizzo risultante all’anagrafe del Comune di Roma, risultano spesso trasferiti, sconosciuti o irreperibili. L’Ufficio ha rappresentato che il Codice consente, in via residuale, che le amministrazioni pubbliche possano comunicare ad altri soggetti pubblici dati personali non sensibili, ove 4 tale comunicazione, benché non prevista da una norma di legge o di regolamento, sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’amministrazione richiedente, verificando anche che tali finalitaÌ€ non possano essere altrimenti perseguite senza l’utilizzo dei dati oggetto della richiesta (cfr. artt. 18, comma, 2, 19, comma 2 e 39, del Codice). In relazione alla fattispecie considerata, eÌ€ stato eviden- ziato che gli artt. 137 e ss. c.p.c. e 148 e ss. c.p.p. disciplinano puntualmente le modalitaÌ€ di notifica degli atti, comprese le ipotesi di irreperibilitaÌ€ del destinatario dell’atto, e che pertanto non risultava comprovata l’esigenza di acquisire tali informazioni per il perseguimento delle finalitaÌ€ di notifica degli atti (nota 3 aprile 2014).

Nella materia considerata l’Ufficio ha piuÌ€ volte precisato che nella comunica- zione effettuata al Garante ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, del Codice il titolare deve evidenziare motivatamente l’effettiva necessitaÌ€ dei dati richiesti per lo svol- gimento di finalitaÌ€ attinenti alle funzioni istituzionali dell’amministrazione istante, che non potrebbero essere comunque perseguite con modalitaÌ€ che non prevedano il trattamento di dati personali.

In tale quadro, il Ministero dell’istruzione, dell’universitaÌ€ e della ricerca ha effettuato una comunicazione al Garante al fine di trasmettere ad un’universitaÌ€, che ne aveva fatto richiesta, alcuni dati personali riferiti agli “alunni frequentanti il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Palermo, per l’anno scolastico 2013/2014”. L’universitaÌ€, in particolare, richiedeva i seguenti dati perso- nali (riferiti per lo piuÌ€ a minori): istituto con destinazione per plessi; sezione di frequenza; genere; anno di nascita; nazionalitaÌ€; indirizzo. Tale richiesta eÌ€ stata avanzata per la realizzazione di un progetto di ricerca scientifico volto ad investigare i processi di accumulazione del cd. “capitale civico” ed i suoi riflessi sul “capitale umano” non- ché a verificare “la trasmissione intergenerazionale dei valori civici ed il ruolo del contesto di riferimento in cui avviene il processo di trasmissione”. A tal fine, acquisita la disponibilitaÌ€ dell’istituto scolastico, gli alunni sarebbero stati intervistati con l’autorizzazione degli esercenti la potestaÌ€ genitoriale. Al riguardo, tenuto anche conto della minore etaÌ€ degli interessati, non eÌ€ stata rilevata la sussistenza dei presupposti per attivare il flusso di dati sopra descritto (artt. 19, comma 2 e 39 del Codice). CioÌ€ in quanto non risultava evidenziata l’effettiva indispensabilitaÌ€, rispetto alla fina- litaÌ€ che l’universitaÌ€ intendeva perseguire, di raccogliere i predetti dati personali presso un soggetto terzo. La ricerca, infatti, ben avrebbe potuto essere perseguita con modalitaÌ€ tali da consentire la raccolta diretta delle informazioni presso gli interes- sati, previa idonea informativa e attestazione della volontarietaÌ€ di parteciparvi. L’Ufficio ha rilevato, inoltre, che non risultava garantita la volontarietaÌ€ dell’adesione degli interessati alla ricerca, eventualmente attraverso i soggetti esercenti la potestaÌ€ genitoriale, né prevista la preventiva informativa sul trattamento dei dati personali (di cui agli artt. 13 del Codice e 6 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, All. A.4 al Codice). Non sono risultate, inoltre, evidenziate le modalitaÌ€ con le quali l’universitaÌ€ avrebbe trattato le informazioni personali raccolte presso il Ministero e relative agli studenti non aderenti all’iniziativa (nota 30 aprile 2014).

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