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05/06/2018 GDPR-DPO ENTIONLINE: Integrazione alla FAQ del 24/05/2018 dal titolo: Cooperative affidatarie dei servizi sociali e socio-sanitari: contitolari o responsabili?

Con FAQ del 24/05/2018 dal titolo: Cooperative affidatarie dei servizi sociali e socio-sanitari: contitolari o responsabili? Veniva risposto al quesito sotto indicato

Quesito: Il Comune di xxx e' capofila di un Ambito Territoriale istitutito ai sensi della L. 328/00. In virtu' dell'accordo convenzionale ex art. 30 del D.Lgs. 267/00, al Comune capofila sono state delegate l'esercizio associato delle funzioni sociali e la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. Cio' premesso, si chiede di sapere se le Cooperative affidatarie dei servizi sociali e socio-sanitari, sono da ritenersi contitolari e se gli operatori, individuati da dette Cooperative, devono essere desiganti dagli stessi quali sub responsabili. Diversamente da quanto sopra esposto, si chiede di sapere quali siano le categorie di soggetti coinvolte e quali atti di designazione/incarico devono esserre prodotti dal Comune capofila.

Risposta: Il Comune di xxx e' capofila di un Ambito Territoriale istitutito ai sensi della L. 328/00. In virtu' dell'accordo convenzionale ex art. 30 del D.Lgs. 267/00, al Comune capofila sono state delegate l'esercizio associato delle funzioni sociali e la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. Cio' premesso: le Cooperative affidatarie dei servizi sociali e socio-sanitari, sono da ritenersi contitolari; gli operatori, individuati da dette Cooperative, devono essere desiganti come incaricati. Le categorie di "soggetti coinvolti " (= interessati) sono gli utenti dei servizi sociali e socio-sanitari. Agli interessati non vanno prodotti gli atti di designazione/incarico ma vanno, per contro, prodotte: le INFORMATIVE, prima di avviare il trattamento dei dati.

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Con richiesta in data 06/0/2018 in riferimento alla FAQ sopra citata e relativa alla qualifica come contitolari e non come responsabili delle cooperative/associazioni appaltatrici di servizi sociali, veniva richiesto quanto segue:

- in considerazione del fatto che i servizi svolti da tali cooperative nel nostro Ente sono frutto di un appalto di servizi con regolare capitolato, con la presente si chiede, poiche' non si stabiliscono finalita' e modalita' di trattamento dei dati unitariamente con dette cooperative/associazioni, come mai queste ultime debbano rivestire il ruolo di contitolari e non di responsabili come per esempio altre ditte o cooperative appaltatrici di servizi con regolare capitolato come ad esempio la ditta che svolge la raccolta dei rifiuti urbani o che gestisce il procedimento sanzionatorio del codice della strada.

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La risposta alla FAQ del 24/05/2018 teneva conto della peculiarità del caso prospettato, nel quale il titolare non e' il Comune singolo ma è un comune "capofila di un Ambito Territoriale istitutito ai sensi della L. 328/00" al quale è stato delegato l'esercizio delle funzioni sociali e la gestione dei servizi sociali e socio sanitari dei comuni associati. Ne consegue che, in questo specifico caso, le Cooperative affidatarie dei servizi sociali e socio-sanitari, nella misura in cui trattano i dati di cui sono titolari i comuni associati, non per conto di questi ultimi ma per conto del Comune capofila, e per effetto di una delega di funzioni che i comuni associati (in qualità di titolari) hanno conferito a detto comune per la gestione dei servizi sociali e socio assistenziali, in assenza di una contestuale e espressa nonché specifica delega, da parte dei comuni associati, al comune capofila in ordine al trattamento dei dati, inevitabilmente finiscono per "decidere", unitamente al Comune capofila, di trattare i dati per conto di quest'ultimo e non per i comuni associati.

In tutti gli altri casi, in cui l'affidamento dei servizi sociali e socio assistenziali viene effettuato a cura del comune, in qualità di titolare, e sulla base di un contratto di appalto che individua la cooperativa sociale come responsabile, non sussiste alcun dubbio in ordine alla natura di responsabile delle cooperative medesime. Al riguardo si evidenzia che il contratto di appalto dovrebbe contenere apposite clausole del tipo: " ... Le attivita' oggetto dell’appalto implicano, da parte della cooperativa appaltatrice, il trattamento dei dati personali di cui e' titolare il Comune, il quale dà atto, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate in sede di procedura di affidamento, che la cooperativa appaltatrice dispone dell'autonomia operativa, dell’esperienza, della capacita' e dell’affidabilita' necessarie a garantire, adeguatamente, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Per conto del Comune, conseguentemente, la cooperativa appaltatrice, nell’ambito delle prestazioni oggetto dell’appalto, effettua tutte le operazioni di trattamento dei dati personali nel rigoroso rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa e delle istruzioni impartite, con separato provvedimento, alla cooperativa medesima in qualità di responsabile del trattamento. I relativi compiti, funzioni e responsabilità, vengono dettagliati, in maniera analitica, nel separato provvedimento che la cooperativa appaltatrice si impegna a sottoscrivere entro il termine di 20 giorni dalla data di stipula del presente contratto".

In ogni caso, e al di là degli appalti relativi all'affidamento dei servizi sociali e socio-assistenziale, con riferimento ai servizi appaltati all'esterno, va tenuta presente la regola generale secondo cui:

- per stabilire se tutti gli operatori economici esterni, che trattano i dati per conto dell'ente - e già nominate, con il decreto legislativo n.196/2003, come Responsabili del trattamento - sono da qualificare come Responsabili del trattamento o come Contitolari occorre avere riguardo CASO PER CASO alla circostanza se:

  • l'operatore economico (o soggetto) esterno DECIDE, congiuntamnte all'ente, finalità e modalità del trattamento.

Occorre, in altri termini, prendere in considerazione il contratto di appalto o la convenzione e verificare, in concreto, l'attività che svolge il soggetto esterno, per stabilire se tale attività è caratterizzata da poteri decisionali in ordine al trattamento dei dati (contitolare) o se si tratta di atttività meramente esecutiva di compiti asseganti dall'ente ed eseguiti "per conto" dell'ente (responsabile).

Cordiali saluti.

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