EntiOnLine
Categorie
indietro
05/07/2018 Principio di diritto in merito alla nozione di consenso
Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Una societa' S.r.l. offriva per il tramite portale web un servizio di newsletter su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro. Per accedere alla newsleiter era richiesto l'inserimento, da parte dell'utente, del proprio indirizzo e-mail e, in calce al form di raccolta dati, era presente una casella dispunta (c.d. checkbox) con la quale il contraente poteva esprimere il consenso «al trattamento dei dati personali»; inviando la rich esta diiscrizione senza validare la casella del consenso non era passibile accedere al servizio e appariva il messaggio «e' richiesta la selezionedella casella». Non era evidenziato direttamente dalla pagina in cosa consistesse il «trattamento dei dati personali» e quali effetti producesse: l'utente poteva visionare la normativa sulla privacyattraverso un apposito link ipertestuale che, una volta cliccato, specificava che i dati personali acquisiti attraverso l'iscrizione allanewsletter sarebbero stati utilizzati non solo per la fornitura di tale servizio, ma anche per l'invio di comunicazioni promozionali nonche' di informazioni commerciali da parte di terzi.

Posto che il consenso al trattamento dei dati personali deve espresso liberamente e specificamente, mancando nel caso di specie una specifica manifestazione di volonta' volta alla ricezione di messaggi promozionali via mail, essendo obbligatorio prestare il consenso alla loro ricezione per potersi iscrivere al servizio di newsletter offerto dalla societa', la Corte Suprema di Cassazione ha accertato la violazione dell'articolo 23 del codice della privacy e ha formulato, in ordine alla nozione di consenso, il principio di diritto di seguito trascritto.

Corte suprema di cassazione - Sentenza n. 17278/ 2018

Principio di diritto

«In tema di consenso al trattamento dei dati personali, la previsione dell'articolo 23 del Codice della privacy, nello stabilire che il consenso e' validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattarnento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito Intenet, il quale somministri un servizio fungibile, cui l'utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio (nella specie servizio di newsletter su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro), di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalita' pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altresi' la necessita', almeno, dell'indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti».

fonte: Corte di Cassazione

Banca dati