SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
20 maggio 2003
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La decisione della Corte e' la seguente:
Gli artt. 6, n. 1, lett. c), e 7, lett. c) ed e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, non ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nelle cause principali, a condizione che sia provato che l'ampia divulgazione non solo dell'importo dei redditi annui, laddove questi SENTENZA 20. 5. 2003 — CAUSE RIUNITE C-465/00, C-138/01 E C-139/01 superino un certo limite, delle persone impiegate presso enti soggetti al controllo del Rechnungshof, ma anche dei nomi dei beneficiari di tali redditi, è al contempo necessaria ed appropriata all'obiettivo di buona gestione delle risorse pubbliche perseguito dal costituente. La verifica di ciò spetta ai giudici del rinvio.
Gli artt. 6, n. 1, lett. c), e 7, lett. c) ed e), della direttiva 95/46 sono direttamente applicabili, nel senso che essi possono essere fatti valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali per evitare l'applicazione delle norme di diritto interno contrarie a tali disposizioni.
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Ciò premesso, si rende disponibile la SENTENZA INTEGRALE, la quale può essere scaricata dal file allegato, oppure visualizzata alla seguente pagina:
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