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31/12/2015 ll trattamento dei dati biometrici nel rapporto di lavoro
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I dati biometrici

Con il provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria 12 novembre 2014, n. 513 (doc. web n. 3556992) il Garante ha ribadito che il trattamento di dati biometrici, in considerazione della loro stretta (e stabile) relazione con l’individuo e la sua identita', può essere effettuato solo previa adozione di particolari cautele. In particolare, tutti coloro che intendano effettuare tale tipologia di trattamenti sono tenuti a presentare un’istanza di verifica preliminare al Garante, salvi alcuni casi di esonero puntualmente individuati, sempre che vengano adottate specifiche misure e accorgimenti tecnici e che siano rispettati i princìpi generali di liceita', finalita', necessita' e proporzionalita' dei trattamenti.

In un caso specifico l’Autorita' ha ritenuto lecito il trattamento dei dati biometrici dei lavoratori (impronte digitali), prospettato da una societa' che gestisce spazi commerciali all’interno di alcuni aeroporti internazionali, allo scopo di consentire ai soli dipendenti previamente autorizzati l’accesso a determinate aree (ove vengono depositate merci di particolare valore o collocate particolari apparecchiature infor- matiche). Considerato che alla luce delle specificita' del sistema prescelto non è stato ritenuto applicabile l’esonero dall’obbligo di attivazione del procedimento di verifica preliminare, con il provvedimento sono state altresì prescritte alcune cautele ritenute necessarie per rafforzare le misure di sicurezza e per tenere distinte le basi di dati relative, rispettivamente, ai riferimenti biometrici ed agli altri dati personali dei dipendenti (provv. 18 giugno 2015, n. 361, doc. web n. 4173465).

In relazione, invece, all’utilizzo di un sistema biometrico da parte di un Comune per finalita' di rilevazione delle presenze in servizio dei dipendenti, all’esito di una valutazione effettuata alla luce dei princìpi di necessita' e proporzionalita' rispetto alle finalita' perseguite, il Garante non ha rinvenuto ragioni specifiche in base alle quali altri e diversi strumenti automatizzati (es. il badge, se del caso associato ad un pin individuale) dovessero essere ritenuti inadatti a realizzare legittimi obiettivi di efficienza nell’attivita' di gestione del personale, nè nel caso concreto sono emersi specifici motivi per i quali il personale direttivo sarebbe stato impossibilitato a svolgere l’ordinaria attivita' di controllo sulla corretta esecuzione della prestazione lavorativa. Non sono, peraltro, emerse concrete ipotesi di violazione dei doveri d’ufficio da parte dei dipendenti o elementi tali da ritenere fondato il timore di abusi. E' stato, altresì rilevato che il titolare del trattamento non aveva ottemperato all’obbligo di effettuare la notificazione del trattamento e di presentare la richiesta di verifica preliminare. Conseguentemente l’Autorita' ha disposto il divieto dell’ulteriore trattamento dei dati biometrici riferiti ai dipendenti (provv. 22 ottobre 2015, n. 552, doc. web n. 4430740).

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali - Relazione 2015

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