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Garante per la protezione dei dati personali - Relazione 2013
La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico e privato
Con riguardo al fenomeno della geolocalizzazione (in particolare di veicoli) – gia' oggetto di un provvedimento generale dell’Autorita' (provv. 4 ottobre 2011, n. 370, doc. web n. 1850581) – sono stati effettuati approfonditi accertamenti ispettivi a seguito di una segnalazione nella quale si lamentava, presso un compartimento del gestore della rete stradale nazionale, l’uso improprio (e senza l’adozione delle misure previste in materia di controllo a distanza dei lavoratori) di un sistema informativo denominato road management tool, comprendente telecamere e un dispositivo di geolocalizzazione installati su veicoli aziendali. Alla luce delle risultanze emerse, il Garante, pur considerando gli strumenti in questione idonei a concorrere ad una più efficiente gestione del servizio reso (specie in casi di criticita' sulla rete stradale), come pure incrementare la sicurezza per i lavoratori (in particolare nel caso in cui gli stessi siano chiamati ad operare in luoghi impervi o in presenza di condizioni ambientali avverse), ha ritenuto che il loro impiego dovesse comunque avvenire nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e della disciplina di settore nonchè con modalita' concretamente idonee a garantire, in particolare, l’osservanza dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonchè della dignita' degli interessati (provv. 7 marzo 2013, n. 103, doc. web n. 2471134). Non è stato invece possibile accertare il lamentato uso improprio di detto sistema a causa di alcune operazioni di modifica dei tempi di conservazione dei dati, effettuate nel corso degli accertamenti ispettivi (e oggetto ora di valutazione da parte della competente autorita' giudiziaria), che hanno comportato la cancellazione di tutte le immagini in precedenza registrate nel sistema (il cui termine di conservazione era originariamente decennale).
Solo dopo gli accertamenti, la societa' ha provveduto, da un lato, a designare incaricati del trattamento soggetti che potevano avere accesso ai dati di localizzazione solo in ragione delle mansioni concretamente svolte e, dall’altro, a concludere, a livello nazionale, un accordo con le rappresentanze sindacali (poi inoltrato ai capi compartimento della societa' al fine di attivare il confronto con le organizzazioni sindacali locali e condividerne i contenuti tra il personale).