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Garante per la protezione dei dati personali - Relazione 2014
La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico e privato
Quanto all’utilizzo delle tecnologie di localizzazione in ambito lavorativo, tema gia' oggetto di un provvedimento di carattere generale con riferimento alla geolocalizzazione di veicoli (provv. 4 ottobre 2011, n. 370, doc. web n. 1850581), il Garante si è pronunciato sulle condizioni di liceita' dell’utilizzo di applicazioni informatiche che consentono di localizzare geograficamente dispositivi mobili (smartphone) forniti in dotazione ai dipendenti. In particolare, nell’ambito di verifiche preliminari richieste da due importanti societa' di telecomunicazioni, l’Autorita' ha ritenuto che il trattamento di dati personali riferiti alla localizzazione di dispositivi che – differentemente dai veicoli di servizio – da un lato “seguono” costantemente il dipendente, dall’altro si prestano ad utilizzi anche privati (nel caso considerato, peraltro, consentiti dal datore di lavoro), presenta rischi specifici per le liberta' (ad es., di circolazione e di comunicazione), i diritti e la dignita' dei lavoratori (v. provv.ti 11 settembre 2014, n. 401, doc. web n. 3474069 e 9 ottobre 2014, n. 448, doc. web n. 3505371). L’utilizzo dei sistemi – finalizzato al perseguimento di finalita' organizzative e di sicurezza del lavoro nonchè configurato in modo tale da non consentire la rilevazione continuativa dei dati – è stato pertanto subordinato all’adozione di misure di tipo organizzativo e tecnologico volte ad impedire l’eventuale trattamento da parte del datore di lavoro di informazioni presenti sul dispositivo estranee alla finalita' di gestione del rapporto di lavoro (ad es., riferite a sms, traffico telefonico, posta elettronica, navigazione in internet) e a rendere edotti i dipendenti in tempo reale (attraverso un’apposita icona sullo schermo dello smartphone) dell’attivazione della funzionalita' di localizzazione. E' stata data inoltre applicazione alla disciplina sul cd. bilanciamento di interessi (cfr. art. 24, comma 1, lett. g), del Codice), considerato anche che i titolari del trattamento hanno attivato le procedure previste dalla disciplina in materia di controlli a distanza dei dipendenti (previste dall’art. 4, comma 1, l. n. 300/1970) ed hanno dichiarato che i dati relativi alla posizione geografica non verranno utilizzati per finalita' disciplinari.
Anche in relazione ai dati relativi alla posizione geografica, come nell’ambito della videosorveglianza, il Garante ha ritenuto che l’eventuale utilizzo per fini disciplinari di sistemi installati per scopi organizzativi, produttivi o legati alla sicurezza del lavoro non sarebbe conforme sia al principio di finalita' del trattamento (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice) che alla disciplina vigente in materia di controlli a distanza dei lavoratori, anch’essa applicabile (provv. 2 ottobre 2014, n. 434, cit.).