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31/12/2016 Pubblicita' e trasparenza dei dati dei lavoratori
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Garante per la protezione dei dati personali - Relazione 2016

La protezione dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico e privato

Nonostante la pregressa attivita' di sensibilizzazione del Garante, continuano a pervenire segnalazioni e notizie in tema di pubblicazione online sui siti istituzionali degli enti pubblici di dati, atti o provvedimenti contenenti dati personali riferiti a lavoratori. Il tema gia' oggetto di precedenti pronunce è stato nuovamente affrontato nel 2016 con specifico riguardo alla diffusione dei dati idonei a rivelare la condizione di disabilita' o comunque idonee a rivelare lo stato di salute di lavoratori o partecipanti alle prove concorsuali, a volte nell’ambito di procedure selettive “riservate” ai sensi della l. n. 68/1999. Nella maggior parte dei casi, i dati erano contenuti in graduatorie o altri atti, reperibili in rete tramite motori di ricerca generalisti, che recavano in chiaro i dati identificativi delle persone. In applicazione dell’art. 22, comma 8, del Codice, a seguito delle necessarie verifiche, è stata dichiarata l’illiceita' della diffusione di dati sulla salute dei soggetti interessati analogamente a qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidita', disabilita' o handicap fisici e/o psichici – in qualche caso anche altre informazioni eccedenti (ad es., il codice fiscale) − disponendo il divieto dell’ulteriore diffusione in internet e prescrivendo ai titolari del trattamento (in prevalenza province e comuni) l’adozione di idonei accorgimenti nelle operazioni di trattamento funzionali alla pubblicazione di tali atti e attivando i conseguenti procedimenti sanzionatori sul piano amministrativo (cfr., anche, linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalita' di pubblicita' e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, adottate con provv. 15 maggio 2014, n. 243, doc. web n. 3134436, parte II, punti 1 e 3.b.) (provv. ti 4 febbraio 2016, nn. 35 e 36, doc. web nn. 4727305 e 4912481; provv. 1° giugno 2016, n. 244, doc. web n. 5260571).

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