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La protezione dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico e privato
Nel corso dell’anno il Garante si è pronunciato su trattamenti di dati personali nella gestione del rapporto di lavoro, affrontando in particolare il tema del trattamento di dati giudiziari del personale da parte del datore di lavoro al fine di accertare il possesso di requisiti dei dipendenti per l’accesso a particolari impieghi o mansioni; ciò con riguardo ad una societa' di gestione di asili nido che aveva chiesto, anche in vista di future assunzioni, di poter essere autorizzata ad acquisire in via periodica (con cadenza biennale) il certificato penale del casellario ed il certificato dei carichi pendenti degli interessati. Nel caso esaminato il Garante non ha ritenuto sussistenti i presupposti per autorizzare, ai sensi dell’art. 41 del Codice, il trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti a contatto con i minori (educatori, coordinatori, cuochi ed ausiliari) presso gli asili nido gestiti dalla societa' istante.
Premesso che in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i soggetti privati possono trattare i dati giudiziari soltanto se autorizzati da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili (art. 27 del Codice), il Garante non ha ritenuto sussistenti i presupposti per emanare un’autorizzazione specifica nei confronti della societa' richiedente. La materia è infatti disciplinata dall’art. 25-bis, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (disposizione introdotta dall’art. 2, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ma v. gia', decisione quadro 2004/68/GAI) che ha stabilito presupposti, limiti e condizioni, sul piano oggettivo e soggettivo, per l’acquisizione del pertinente certificato del casellario giudi- ziale da parte di chi intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attivita' professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per fattispecie di reati indicate tassativamente dalla legge (sul punto, Ministero della giustizia, circolari 3 aprile 2014 e 24 luglio 2014 e note di chiarimento disponibili su www.giustizia.it; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare n. 9 dell’11 aprile 2014 e interpelli n. 25 del 15 settembre 2014 e n. 22 del 24 settembre 2015 nonchè nota del 13 gennaio 2016, prot. 29/0000115/P).
Nel corso dell’istruttoria non sono state peraltro rappresentate, nè sono emerse, circostanze particolari o situazioni eccezionali tali da consentire un trattamento difforme o ulteriore rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore e da quanto gia' consentito dall’autorizzazione generale del Garante n. 7 (con riguardo al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici), nè è stato ritenuto ammissibile individuare, in contrasto con la normativa vigente, ipotesi di accesso diretto ai predetti dati giudiziari non previste dalla citata disciplina in materia di casellario giudiziale (d.P.R. n. 313/2002) (provv. 15 dicembre 2016, n. 533, doc. web n. 5971199).
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali - Relazione 2016