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Garante per la protezione dei dati personali - Relazione 2017
La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico e privato
Una volta completata ed applicata a pieno regime la riforma del mercato del lavoro (cd. Jobs Act) con i decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 183/2014, alcuni dei quali hanno avuto importanti riflessi sulla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. nn. 150/2015 e 151/2015), anche nel 2017 sono stati portati all’attenzione dell’Autorita' diversi casi di trattamenti di dati effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro rispetto ai quali ha trovato applicazione la nuova disciplina dei controlli a distanza della prestazione lavorativa (art. 4, l. n. 300/1970, come modificato dall’art. 23, d.lgs. n. 151 cit.).
In tali occasioni il Garante ha avuto modo di affrontare alcuni aspetti meritevoli di attenzione sul piano interpretativo ed applicativo, approfondendo l’impatto della predetta disciplina lavoristica sulle garanzie e sui diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di individuare il corretto bilanciamento fra i diversi interessi in campo.
Gia' nel 2016 l’Autorita', in un provvedimento adottato nei confronti di un ateneo, aveva espresso il proprio orientamento sull’ambito di applicazione del comma 2 del predetto art. 4 dello Statuto dei lavoratori mediante una possibile “perimetrazione” degli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la “prestazione lavorativa”, in presenza dei quali vengono meno talune garanzie per gli interessati sul piano lavoristico (provv. 13 luglio 2016, n. 303, doc. web n. 5408460; cfr. Relazione 2016, p. 100). In questo ambito − e, più in generale, sul rapporto fra disciplina lavoristica in materia di controlli a distanza e garanzie poste a protezione dei dati personali dei lavoratori – il Garante è intervenuto anche nel periodo di riferimento, tenendo conto della specificita' dei trattamenti e degli strumenti utilizzati in concreto dal datore di lavoro dai quali è risultato “indirettamente” il controllo dell’attivita' lavorativa.
Ciò è avvenuto prevalentemente rispetto a trattamenti di dati personali effettuati attraverso sistemi che consentono la localizzazione geografica dei dipendenti; l’installazione di dispositivi tecnologici dotati di tale funzionalita' (ormai agevolmente reperibili sul mercato, a costi contenuti, pure attraverso la fornitura dei relativi servizi da parte di societa' specializzate) ha costituito infatti l’oggetto di una quota significativa dell’attivita' dell’Autorita' in materia di trattamenti in ambito lavorativo, sia in sede di decisione di istanze di verifica preliminare sia con riferimento alla definizione di casi oggetto di reclami e/o segnalazioni nonchè all’esito di accertamenti ispettivi disposti anche d’ufficio.
Il Garante è altresì intervenuto in merito al trattamento di dati biometrici dei lavoratori (cfr. par. 13.5), come pure in tema di videosorveglianza (cfr. par. 13.4).
Non sono mancate infine altre pronunce sul trattamento di dati personali nella gestione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo al trattamento di dati giudiziari (cfr. par. 13.6) o di dati sanitari (cfr. par. 13.7).