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I dati biometrici
Non sono stati molto numerosi gli interventi del Garante nel 2016 con riferimento al trattamento di dati biometrici in ambito pubblico. Tra questi il più significativo ha riguardato un istituto scolastico che chiedeva l’autorizzazione per la rilevazione, tramite impronte digitali, degli alunni all’ingresso della scuola finalizzata alla registrazione dei ritardi e all’immediato invio di sms ai genitori.
In questo caso, richiamando il provvedimento generale, è stato evidenziato che “i dati biometrici sono, per loro natura, direttamente, univocamente e in modo tendenzialmente stabile nel tempo, collegati all’individuo e denotano la profonda relazione tra corpo, comportamento e identita' della persona, richiedendo particolari cautele in caso di loro trattamento. L’adozione di sistemi biometrici, in ragione della tecnica prescelta, del contesto di utilizzazione, del numero e della tipologia di potenziali interessati, delle modalita' e delle finalita' del trattamento, può comportare quindi rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonchè per la dignita' dell’interessato” (cfr. punto n. 4, provv. 12 novembre 2014, n. 513, doc. web n. 3556992). Nel caso di specie il titolare del trattamento è stato invitato ad accertare, con particolare rigore, che il trattamento dei dati biometrici degli alunni fosse effettivamente necessario e proporzionato rispetto alle finalita' concretamente perseguite, tenendo in considerazione la minore eta' degli interessati e la peculiarita' del contesto (artt. 2, 3 11 e 18, del Codice) e solo all’esito di questa valutazione, presentare all’Autorita' una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17, del Codice (nota 28 luglio 2016).
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali - Relazione 2016