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31/12/2014 Il recupero crediti
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Garante - Relazione 2014

Le attività economiche

Un numero elevato di segnalazioni pervenute in materia di recupero stragiudiziale dei crediti ha evidenziato la persistenza di condotte che, a seguito dell’attivita' istruttoria avviata dall’Autorita', non si sono rivelate conformi al provvedimento generale adottato dal Garante il 30 novembre 2005 (doc. web n. 1213644).

A fronte di una segnalazione concernente solleciti di pagamento preregistrati inviati da una banca, l’Ufficio ha ritenuto che il sistema utilizzato non garantisse l’accertamento dell’identita' di colui che rispondeva alla chiamata poichè si limitava a rimettere all’interlocutore la mera facolta' di confermare di essere il titolare del finanziamento, mediante l’inserimento delle ultime due cifre dell’anno di nascita.

In altri casi, talune societa' di recupero crediti sono stata invitate a rimodulare la locuzione contenuta nell’intestazione della corrispondenza utilizzata per i solleciti di pagamento poichè considerata suscettibile di palesare l’informazione relativa all’asserito stato di inadempimento del destinatario della comunicazione.

Sempre nell’ambito di tale attivita', viste le risultanze istruttorie, il Garante ha adottato il provvedimento 20 marzo 2014, n. 136 (doc. web n. 3115085) nel quale ha riaffermato il principio, gia' sancito nel 2005, secondo cui chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito di una attivita' di recupero crediti, in ossequio ai principi di liceita' e correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), deve astenersi dal “comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali ad es., familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato”, avendo cura di evitare “nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi) comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignita'”. La societa' titolare del trattamento in esame, infatti, nel tentativo di contattare il segnalante, anche presso il proprio posto di lavoro, aveva riferito al suo superiore gerarchico la situazione di insolvenza in cui si trovava l’interessato, perpetrando, ovviamente, un trattamento illecito, in contrasto sia con le regole generali del Codice (artt. 2, 11 e 23) sia con le previsioni specifiche del richiamato provvedimento generale del 2005.

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