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Garante - Relazione 2015
Le attività economiche
E' un’attivita' che da' luogo ad un trattamento dati spesso molto invasivo e, per le concrete modalita' del suo svolgersi, difficilmente monitorabile, rispetto al quale, quindi, è più difficile individuare comportamenti illeciti. Con riferimento ad un trattamento “tracciabile” il Garante, con provvedimento del 28 maggio 2015, n. 319 (doc. web n. 4131145), a seguito della segnalazione di un abbonato di Sky Italia s.r.l., si è pronunciato su un sistema che la societa' aveva predisposto per recuperare importi insoluti dovuti dai propri clienti. Il sistema prevedeva l’invio, al decoder del cliente, di messaggi di sollecito visualizzabili sullo schermo del televisore sotto forma di banner contenenti l’icona di una busta: il tasto del telecomando che consentiva la lettura del messaggio, oppure la chiusura del banner per leggere il messaggio in un secondo momento, poteva essere azionato senza limitazioni da chiunque si trovasse davanti allo schermo; ne conseguiva la possibilita' che terzi estranei conoscessero la posizione debitoria dell’abbonato (peraltro contestata in concreto dal segnalante). Il Garante,richiamando anche le prescrizioni gia' rese in passato in materia di trattamenti di dati personali effettuati nell’esercizio di attivita' di recupero in sede stragiudiziale di crediti (v. provv. generale 30 novembre 2005, doc. web n. 1213644), ha stabilito che tale trattamento di dati non fosse lecito, tenuto conto che, per le modalita' utilizzate, lo stato di insolvenza degli abbonati si prestava ad essere conosciuto da un numero indeterminato di soggetti; ha pertanto prescritto a Sky Italia s.r.l., qualora intendesse continuare ad utilizzare il sistema dei messaggi sul televisore anche per finalita' di recupero crediti, di adottare specifiche misure volte ad escludere il rischio, anche potenziale, di diffusione a terzi di informazioni sulla situazione debitoria dei propri abbonati. In particolare la societa' avrebbe dovuto prevedere l’utilizzo di un codice di accesso al contenuto del messaggio da consegnare a qualunque cliente al momento della sottoscrizione del contratto e da utilizzare per leggere il messaggio, ferma restando la necessita' di privilegiare, in ogni caso, per l’invio di solleciti di pagamento altre modalita', quali ad esempio la comunicazione via e-mail o l’invio di una comunicazione all’indirizzo del cliente. La societa' ha successivamente comunicato al Garante di essersi adeguata alle prescrizioni contenute nel provvedimento e di averne dato notizia alla clientela con apposito comunicato stampa.