Definizione di:
Soggetti erogatori
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Ai fini della LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4, di favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici, vale la seguente definizione:
"soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4 ( pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, enti pubblici economici, aziende private concessionarie di servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e aziende appaltatrici di servizi informatici, organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonche' tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet)
Fonte: LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4 - Art. 2. (Definizioni)