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31/12/2017 La videosorveglianza in ambito privato
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Garante - Realzione 2017

Con provvedimento 21 dicembre 2017, n. 551 (doc. web n. 7496252), il Garante ha ritenuto lecito il trattamento effettuato da Grandi Stazioni Retail s.p.a., in relazione all’istallazione di numerosi impianti pubblicitari digitali (colonnine pubblicitarie), con finalità di analisi dell’audience pubblicitaria, già presenti presso alcune aree di frequente passaggio del pubblico all’interno delle principali stazioni ferroviarie, ammettendone la prosecuzione a condizione dell’adempimento di alcune prescrizioni. A seguito dell’istruttoria svolta dall’Autorità, è stato appurato che tali impianti, dotati di uno schermo sul quale vengono trasmessi messaggi pubblicitari ed informazioni predeterminate, sono forniti di sensori in grado di effettuare la raccolta di dati di audience per valutare l’efficacia della comunicazione pubblicitaria trasmessa. La raccolta di tali dati, effettuata mediante l’utilizzo di un’applicazione specifica, consentirebbe di analizzare le immagini raccolte dal sensore video installato sulla colonnina (in genere una webcam) al fine di determinare la presenza di un volto umano nell’area ripresa, rilevarne il tempo di permanenza di fronte alla pubblicità − fornendo anche alcune informazioni (per quanto con un certo grado di approssimazione) desunte dalle caratteristiche del volto quali: sesso, fascia d’età, distanza dalla colonnina − effettuando infine analisi di tipo statistico volte ad individuare il livello di gradimento dei diversi messaggi pubblicitari. La presenza di un volto verrebbe rilevata attraverso algoritmi di face detection e non di face recognition che consentirebbero quindi di captare (genericamente) la presenza di un volto umano senza però identificarlo attraverso caratteristiche biometriche. Tali dati sarebbero cifrati e quindi memorizzati centralmente per effettuare analisi statistiche riferite al gradimento dei messaggi pubblicitari trasmessi. Le immagini relative ai passanti non verrebbero invece salvate localmente nell’apparato né in alcun sistema della Società, ma solamente memorizzate nella memoria RAM dell’apparato locale per qualche decimo di secondo al massimo, venendo quindi subito sovrascritte dalle immagini successive. Anche in questo caso il Garante ha indicato al titolare la necessità di adottare misure ed accorgimenti a tutela dei diritti degli interessati ed, in particolare, di predisporre un’informativa ad hoc in forma semplificata, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice, nonché di adottare le misure necessarie per implementare un monitoraggio periodico, con frequenza almeno semestrale, sullo stato dei dispositivi. Ciò per evidenziare eventuali malfunzionamenti, indisponibilità degli apparati o tentativi di accesso fraudolento, in ragione del rischio specifico relativo ad un possibile utilizzo di tali dispositivi da parte di un soggetto non legittimato. Con provvedimento 14 dicembre 2017, n. 529 (doc. web n. 7450667), l’Autorità ha accolto la richiesta, ai sensi dell’art. 17 del Codice, presentata da una società che fornisce soluzioni di installazione, manutenzione, assistenza tecnica e service, in riferimento ad impianti e tecnologie di produzione di energia al fine di conservare sino a 6 mesi le immagini registrate dai propri sistemi di videosorveglianza installati all’interno di ogni singolo container (tool container) atto alla custodia, trasporto, stoccaggio di attrezzature sofisticate e di pregio, di proprietà della società stessa, dedicate alla manutenzione meccanica, elettrica e alla ricerca guasti, su cantieri di lavoro temporanei in Italia e all’estero. Tale decisione ha trovato giustificazione in obiettive esigenze di tutela del patrimonio aziendale non essendo risultato, il richiesto allungamento, né eccessivo né sproporzionato in relazione ai tempi tecnici necessari alla società per effettuare le opportune verifiche degli illeciti e delle giacenze. Con un altro provvedimento il Garante ha accolto la richiesta di estensione, fino a 120 giorni, dei tempi di conservazione delle immagini presentata, ai sensi dell’art. 17, del Codice, da un istituto di vigilanza privata che svolge servizi di gestione, custodia e autenticazione del denaro al fine della re-immissione in circolo della moneta, all’esito dei controlli sull’idoneità della stessa a fungere da mezzo di scambio di beni e servizi. Il sistema di videosorveglianza installato dalla Società è finalizzato a garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle sedi aziendali che rappresentano un obiettivo sensibile in ragione dell’elevatissima quantità di valori che ivi vengono custoditi e riprende l’intero percorso del denaro all’interno dei locali aziendali. L’Autorità ha ritenuto conforme ai principi di cui agli artt. 3 e 11, del Codice l’istanza di prolungamento del termine di conservazione delle immagini fino a 120 giorni in ragione delle esigenze di sicurezza, di tutela del patrimonio dei soggetti che affidano il denaro per le operazioni di custodia e di contazione, di tutela della correttezza delle operazioni svolte dalla società di vigilanza nonché di tutela della fiducia che il pubblico deve mantenere rispetto alla moneta in corso legale (provv. 9 novembre 2017, n. 462, doc. web n. 7457920).

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