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I dati biometrici
Sono pervenute al Garante numerose richieste di verifica preliminare (art. 17 del Codice) relativamente al trattamento di dati biometrici connesso all’utilizzo di soluzioni di firma di atti e documenti informatici.
In un caso, il trattamento – benchè riconducibile nelle ipotesi di esonero contemplate dal provvedimento generale 12 novembre 2014, n. 513 (doc. web n. 3556992) – ha formato comunque oggetto di attenzione da parte del Garante per espressa volonta' della richiedente, societa' ideatrice e fruitrice del sistema dalla stessa realizzato. Tale sistema, con riferimento al correlato trattamento di dati personali e biometrici, è risultato sostanzialmente conforme, sulla base delle indicazioni fornite, alle prescrizioni contenute nel richiamato provvedimento generale. L’Autorita', tuttavia, ha prescritto alla societa' di provvedere, se necessario, alla designazione di tutti i soggetti preposti al trattamento dei dati anche biometrici degli interessati quali incaricati ex art. 30 del Codice, nonchè di trattare questi ultimi solo dopo aver adempiuto all’obbligo di notifica di cui agli artt. 37 e 38 dello stesso Codice (provv. 17 settembre 2015, n. 478, doc. web n. 4373152).
In un altro caso l’Autorita' è stata chiamata a pronunciarsi su un trattamento connesso all’utilizzo di un sistema di firma “grafometrica” in ambito notarile. Tale sistema, preordinato alla raccolta dei dati biometrici dei partecipanti all’atto (parti, fidefacienti, interpreti, testimoni) in termini sostanzialmente conformi al menzionato provvedimento generale, non sarebbe stato riconducibile, tuttavia, alle soluzioni di firma elettronica avanzata poste a base del medesimo provvedimento generale, in ragione dei “limiti d’uso” connessi a quest’ultima (art. 60 d.P.C.M., 22 febbraio 2013). L’Autorita', nel ritenere che tale aspetto non incidesse significativamente rispetto ai sistemi in precedenza esaminati, ha ammesso il trattamento oggetto dell’istanza (proposta dal Consiglio nazionale del notariato in ragione della rilevanza per l’intera categoria professionale), prescrivendo comunque ai titolari alcune misure aggiuntive a garanzia degli interessati, tra cui l’adozione di idonei meccanismi di autenticazione “forte” per l’accesso alle postazioni e adeguati tempi di time-out automatico per l’applicazione utilizzata. E' stata invece respinta, per altro verso, la contestuale richiesta di esonero dalla notificazione formulata ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, attesa la peculiare natura dei dati trattati e l’oggettiva rischiosita' del trattamento (provv. 25 novembre 2015, n. 619, doc. web n. 4538440).
Non consta di precedenti, invece, la pronuncia in tema di riconoscimento facciale applicato a un sistema di selezione delle immagini dei passeggeri ritratti a bordo delle navi da crociera (provv. 18 giugno 2015, n. 360, doc. web n. 4170232). Tale sistema, basato sul confronto (consensuale) delle caratteristiche biometriche dei volti estratte da apposite foto-campione con quelle ricavate dagli scatti quotidianamente effettuati dal fotografo di bordo, avrebbe permesso ai passeggeri di visionare le sole immagini di propria pertinenza, evitando così accessi indistinti e generalizzati alle fotografie altrui. Inoltre, la soluzione descritta avrebbe consentito di ridurre significativamente l’impatto ambientale derivante dai processi di smaltimento dell’ingente quantitativo di fotografie invendute (pari a circa il 92%, su un totale approssimativo di 11.300.000 scatti annuali). L’Autorita', nel valutare positivamente l’istanza presentata, ha ritenuto che il trattamento dei dati biometrici dei passeggeri, effettuato su base volontaria e secondo le modalita' indicate, non fosse illecito, nè sproporzionato rispetto alla finalita' dichiarata; nondimeno, è stato prescritto alla societa' di adottare opportuni accorgimenti atti a rendere compiutamente informati gli interessati in ordine al trattamento dei loro dati anche biometrici, nonchè di provvedere all’effettiva e irreversibile cancellazione, al termine del periodo di riferimento, delle foto scattate e dei codici associati ai volti ivi presenti (lecitamente trattati dal titolare per effetto del bilanciamento di interessi disposto dall’Autorita' con il medesimo provvedimento). Ha inoltre raccomandato alla societa' di assicurare che le registrazioni degli accessi al database contenente i predetti codici presentassero le medesime caratteristiche di quelle richieste dal provvedimento generale sugli amministratori di sistema (provv. 27 novembre 2008, doc. web n. 1577499).
Meritano di essere citate inoltre, soprattutto per i complessi profili tecnologici esaminati, le richieste di verifica preliminare riguardanti il trattamento di dati bio- metrici nell’ambito di un servizio di firma digitale remota con autenticazione biometrica da parte di un istituto bancario (provv. 28 maggio 2015, n. 318, doc. web n. 4167873); il trattamento di dati biometrici nell’ambito di un sistema di firma elettronica avanzata realizzata attraverso firma grafometrica da un istituto bancario (provv. 17 dicembre 2015, n. 662, doc. web n. 4645479); il trattamento di dati biometrici connesso a una soluzione di firma elettronica avanzata basata su biopenna (provv. 4 giugno 2015, n. 336, doc. web n. 4172308).
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali - Relazione 2015