Con provvediemnto in data 13 settembre 2007 (Registro delle deliberazioni Del. n. 45 del 13 settembre 2007) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Moncalieri, con sede in Moncalieri (TO) Piazza Vittorio Emanuele II, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione.
Continua a leggere
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ORDINANZA INGIUNZIONE
NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. XXX presidente, del dott. XXX vicepresidente, del dott. XXX e del dott. XXX, componenti e del dott. XXX, segretario generale;
ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 27 ottobre 2005 nei confronti del Comune di Moncalieri, con sede in Moncalieri (TO) Piazza Vittorio Emanuele II, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);
RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 17104 datata 22 settembre 2005) e su specifica delega di questa Autorità (n. 17241 del 26 settembre 2005), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 27 ottobre 2005 dai quali è risultato che il comune effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) del Codice, da epoca anteriore al 1° gennaio 2004; considerato, altresì, che il Comune ha effettuato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice in data 27 marzo 2006 e, quindi, oltre il termine previsto dall´art. 181, comma 1, lett. c) del Codice (30 aprile 2004);
VISTO il verbale n. 189 del 27 ottobre 2005 con cui si è contestata al predetto comune la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;
RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il comune ha ribadito di non aver provveduto alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice, ma di aver applicato le indicazioni formulate dal Garante nel provvedimento datato 21 luglio 2005 al punto 4), con riferimento al trattamento di dati biometrici da parte della Landini S.p.A. circa il fatto che l´utilizzo dei dati biometrici presso luoghi di lavoro può essere giustificato solo in casi particolari (accessi a particolari aree in ragione di specifiche circostanze o attività ivi svolte), oppure per finalità di sicurezza del trattamento dei dati personali (allegato B al Codice). Avendo, inoltre, limitato l´impiego dei dati biometrici all´accesso alla sala server del Ced, la condotta dell´ente risulterebbe in linea con il successivo provvedimento autorizzativo del Garante inerente all´identificazione biometrica per l´accesso ai luoghi ad alta criticità del Ministero di grazia e giustizia. Considerato poi che, nel caso di specie, i dati acquisiti nella fase di enrollment sono trasformati in un codice numerico cifrato e conservato nel lettore, nel rispetto delle cautele prescritte dal Garante, la contestazione in questione avrebbe per oggetto un adempimento, quello della notificazione ex art. 37 del Codice, meramente formale, che non risulterebbe lesivo dei diritti fondamentali e della dignità dei lavoratori interessati;
RILEVATO che l´attività svolta dal comune configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice;
RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione nei termini con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto l´aver, in ipotesi, tenuto effettivamente in considerazione le cautele indicate dal Garante per il trattamento dei dati biometrici, nell´ambito dei citati provvedimenti, riguardanti peraltro altri titolari del trattamento, non esimeva l´ente dall´assolvere al distinto obbligo di notificazione ex art. 37 del Codice. La ratio dell´istituto della notificazione, infatti, risiede nel garantire la verifica e il controllo del trattamento dei dati per il tramite di una comunicazione al Garante, nonché, come previsto dal considerando n. 48 della direttiva 95/46/Ce, nel "dare pubblicità alle finalità del trattamento e alle sue principali caratteristiche" (per tale scopo, le notificazioni sono quindi consultabili da chiunque attraverso il registro dei trattamenti pubblicato sul sito web del Garante);
VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila/00 euro;
RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su due sole testate giornalistiche, di cui una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata ne "La Stampa" e, l´altra, ne "Il Giornale nuovo del Piemonte";
VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE il dott. XXX
ORDINA
al Comune di Moncalieri, con sede in Moncalieri (TO) Piazza Vittorio Emanuele II, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;
DISPONE
la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulle testate giornalistiche "La Stampa" e "Il Giornale nuovo del Piemonte";
INGIUNGE
al medesimo comune di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Torino" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;
DÁ ATTO CHE
avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
Servizio con modalità ICT di consulenza e di assistenza Entionline