Con provvediemnto in data 30 luglio 2015 (Registro dei provvedimenti n. 461 del 30 luglio 2015) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Montallegro, con sede in Montallegro (Ag), viale della Vittoria n. 105, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), frazionandola in 25 (venticinque) rate mensili dell´importo di 400,00 (quattrocento) euro ciascuna, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis in combinato disposto con l´art. 164 bis, comma 1 del Codice, indicata in motivazione.
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. XXX, presidente, della dott.ssa XXX, vicepresidente, della dott.ssa XXX e della prof.ssa XXX, componenti e del dott. XXX, segretario generale;
RILEVATO che l´Ufficio del Garante, con provvedimento n. 155 del 4 aprile 2013 (in www.gpdp.it, doc. web n. 2433468), ha definito il procedimento amministrativo relativo a una comunicazione inviata dalla Tenenza della Guardia di finanza di Gioia del Colle circa la diffusione, attraverso il portale "E-Government Terra dei Sicani" (www.terradeisicani.it) che unisce i cinque comuni di Siculiana, Santa Margherita, Jappolo Giancaxio, Cattolica Eraclea e Montallegro, dell´ordinanza del sindaco del Comune di Montallegro C.F.: 80005270840 (n. 23 dell´1 giugno 2006) con sede in Montallegro (Ag), viale della Vittoria n. 105, con cui veniva disposto ricovero urgente per trattamento sanitario obbligatorio con l´indicazione in chiaro oltre che dei dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita) e di residenza del soggetto interessato, anche della patologia dallo stesso sofferta, in violazione dell´art. 22, comma 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);
VISTO il verbale n. 10758/84611 del 29 aprile 2013 con cui è stata contestata al Comune di Montallegro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 22, comma 8, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;
ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTI gli scritti difensivi datati 15 maggio 2013 e 25 settembre 2013 inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali il Comune di Montallegro ha rilevato come la condotta censurata "(…) è dovuta a un mero errore attribuibile solo parzialmente alla disattenzione da parte dei soggetti competenti tenuti alla pubblicazione del provvedimento, essendo la permanenza del provvedimento nel portale riconducibile alla responsabilità della società Kèpos srl- amministratrice a quel tempo del portale, che non ha proceduto alla rimozione del provvedimento (…)". Ha evidenziato, altresì, come "La violazione (…) risulta (…) essere stata compiuta dall´ente in assoluta buona fede e probabilmente causata dall´esigenza di contemperare le opposte esigenze da un lato di garantire la massima trasparenza in materia di pubblicazione atti, dall´altra quella di assicurare il massimo rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali";
CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Quanto detto non consente di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile comunemente definibile come buona fede, di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. La citata disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 non è applicabile neanche a fronte di quanto dedotto relativamente alla responsabilità di Kèpos s.r.l., amministratrice a quel tempo del portale, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza, elemento che non è riscontrabile nel caso di specie (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);
RILEVATO, pertanto, che il Comune di Montallegro ha effettuato un trattamento di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute diffondendoli tramite il portale "E-Government Terra dei Sicani" (www.terradeisicani.it) che unisce i cinque comuni di Siculiana, Santa Margherita, Jappolo Giancaxio, Cattolica Eraclea e Montallegro, contravvenendo, così, al divieto di diffusione degli stessi ai sensi dell´art. 22, comma 8 del Codice;
VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);
VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa XXX;
ORDINA
al Comune di Montallegro C.F.: 80005270840, con sede in Montallegro (Ag), viale della Vittoria n. 105, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), frazionandola in 25 (venticinque) rate mensili dell´importo di 400,00 (quattrocento) euro ciascuna, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis in combinato disposto con l´art. 164 bis, comma 1 del Codice, indicata in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo Comune di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.
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