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19/02/2015 Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Campotosto - 19 febbraio 2015 > Diffusione sul sito web istituzionale di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute

Con provvediemnto in data 19 febbraio 2015 (Registro dei provvedimenti n. 104 del 19 febbraio 2015) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Campotosto (AQ), con sede in Campotosto (AQ), piazza della Chiesa 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione.

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. XXX, presidente, della dott.ssa XXX, vicepresidente, della dott.ssa XXX e della prof.ssa XXX, componenti e del dott. XXX, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 15 aprile 2013 n. 9376/84587 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Campotosto (AQ), con sede in Campotosto (AQ), piazza della Chiesa 1 (C.F. 00085160661), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 22, comma 8, con riferimento alla diffusione, sul sito web del Comune, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti nella ordinanza sindacale n. 1755 del 15 giugno 2011, con cui veniva disposto il ricovero urgente per trattamento sanitario obbligatorio con indicazione dei dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita, residenza) e della patologia sofferta dall´interessato;

VISTO il provvedimento n.138 del 21 marzo 2013 pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it (doc. web n. 2390488) con il quale il Garante ha rilevato l´illiceità del trattamento dei dati;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate non consentono l´archiviazione del procedimento in quanto l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole;

RILEVATO che il Comune di Campotosto (AQ) ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella diffusione sul sito web dell´Ente di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell´art. 22, comma 8, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 22, comma 8, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa XXX

ORDINA

al Comune di Campotosto (AQ), con sede in Campotosto (AQ), piazza della Chiesa 1 (C.F.00085160661), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

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