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06/10/2016 Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Furnari - 6 ottobre 2016 > Mancata risposta relativa a informazioni ed elementi utili alla valutazione

Con provvedimento in data 6 ottobre 2016 (Registro dei provvedimenti n. 393 del 6 ottobre 2016) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Furnari Cod. fisc.: 83000890836, con sede in Furnari (Me), via degli Uffici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice.

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. XXX, presidente, della dott.ssa XXX, vicepresidente, della dott.ssa XXX e della prof.ssa XXX, componenti e del dott. XXX, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione inerente un trattamento di dati personali relativo alla pubblicazione, sull´albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Furnari Cod. fisc.: 83000890836, con sede in Furnari (Me), via degli Uffici, dell´Ordinanza n.1 del 31 gennaio 2011 e della determinazione n. 346 del 18 ottobre 2011, entrambe contenenti dati personali del segnalante, il Dipartimento libertà pubblica e sanità inviava la richiesta di informazioni prot. n. 9318/80050 del 12 aprile 2013 con la quale si invitava il citato Comune a fornire ogni elemento e informazione utile alla valutazione del caso, alla quale non veniva data alcuna risposta;

VISTA la successiva richiesta di informazioni prot. n. 18812/80050 del 22 luglio 2013, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice, con cui si rinnovava al Comune di Furnari l´invito a fornire – entro il 31 luglio 2013 – le informazioni e la documentazione richieste in ordine alla vicenda oggetto di segnalazione e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata in data 22 luglio 2013 a mezzo posta elettronica certificata, il predetto Comune ometteva di fornire riscontro alla stessa;

VISTO il verbale nr. 26108/80050 del 18 ottobre 2013 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata al Comune di Furnari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato15 novembre 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale il Comune, oltre a ribadire come "(…) la pubblicazione delle determinazioni per le quali è stata disposta dal responsabile dell´Area Tecnica del tempo nella parte conclusiva del dispositivo «la pubblicazione all´Albo Pretorio» trova una fondamentale giustificazione nel «Regolamento disciplinante il servizio Albo Pretorio on line» (…)", ha rilevato che "Per quanto riguarda il mancato contestato riscontro alle richieste di codesta Autorità (…), assunte al protocollo del Comune rispettivamente il 15/04/2013 n. prot. 4289, e il 23/07/2013 n. prot. 7614, (…) si evidenzia che il Responsabile dell´Area Tecnica firmatario (dei due provvedimenti oggetto di contestazione) è stato assente (…) dal 23/05/2013 al 23/09/2013, (…) ed il Responsabile di Area subentrato (…) non è stato materialmente in grado di riscontrare la nota per ragioni connesse al carico di lavoro e per ragioni connesse alle motivazioni che solo il firmatario dell´Ordinanza n. 1/2011 avrebbe potuto dare";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Quanto dedotto circa il fatto che "(…) il Responsabile dell´Area Tecnica firmatario (dei due provvedimenti oggetto di contestazione) è stato assente (…) ed il Responsabile di Area subentrato (…) non è stato materialmente in grado di riscontrare la nota –richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice-(…)", non sostanzia alcuno degli elementi di esclusione della responsabilità ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981, anche alla luce della giurisprudenza di settore (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 deve essere determinato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. XXX;

ORDINA

al Comune di Furnari Cod. fisc.: 83000890836, con sede in Furnari (Me), via degli Uffici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

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