Con provvedimento in data 7 novembre 2013 (Registro dei provvedimenti n. 503 del 7 novembre 2013) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Vicovaro C.F.: 01045060587, con sede in Vicovaro (Rm), piazza Padre Pietro n. 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione.
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. XXX, presidente, della dott.ssa XXX, vicepresidente, della dott.ssa XXX e della prof.ssa XXX, componenti e del dott. XXX, segretario generale;
RILEVATO che, nell´ambito di un´istruttoria relativa a una segnalazione nella quale si lamentava la diffusione sul sito web istituzionale di alcune deliberazioni di Giunta del Comune di Vicovaro, in cui figuravano i dati personali del segnalante risalenti all´anno 2008, l´Ufficio ha formulato, nei confronti del Comune di Vicovaro C.F.: 01045060587, con sede in Vicovaro (Rm), piazza Padre Pietro n. 9, una richiesta di informazioni a fronte della quale il Comune, con nota datata 2 agosto 2011, ha fornito riscontro consentendo di accertare che, a seguito della pubblicazione on line delle deliberazioni nn.rr. 56, 57, 73, 74, 75 e 76 della Giunta del Comune di Vicovaro oltre il termine previsto dalla legge (15 giorni per la pubblicazione delle delibere nell´Albo pretorio, ai sensi dell´art. 124, comma 1, del d. lg. 18 agosto 2000 n. 267) si è verificata una diffusione dei dati personali della segnalante, priva di idonei presupposti normativi, in violazione dell´art. 19,comma 3 del Codice;
VISTO il verbale n. 1488/68627 del 19 gennaio 2012 con cui è stata contestata al Comune di Vicovaro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;
ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune ha rilevato come "(…) occorre sottolineare come l´approvazione delle citate Linee guida (Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web datate 2 marzo 2011) sia di molto posteriore ai provvedimenti amministrativi oggetto del reclamo proposto dall´arch. (…), essendo avvenuta ad oltre tre anni di distanza dall´adozione e dalla successiva pubblicazione delle Deliberazioni in contestazione, si ricordi risalenti all´anno 2008", ciò determinando la ricorrenza dei presupposti della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Ha evidenziato, altresì, come il Comune si è attenuto a quanto disposto dall´art. 6, punto B e dall´art. 5, comma 3 delle linee guida datate 2 marzo 2011, "(…) non consentendo l´indiscriminata reperibilità degli atti amministrativi pubblicati attraverso i comuni motori di ricerca, ma al contrario, delimitandone l´accessibilità ad una specifica sezione del sito istituzionale, consentendo in tal modo una corretta e proporzionata conoscibilità degli stessi, anche in relazione al diritti all´oblio degli interessati";
VISTO il verbale di audizione delle parti del 17 settembre 2012 nel quale il Comune, nel ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha evidenziato come "(…) i dati personali della segnalante che sono rimasti in visione on-line sono inseriti e/o rilevabili da biglietto da visita e/o carta intestata di qualsiasi professionista (…)", asserendo, altresì, come i medesimi dati personali possono essere acquisiti collegandosi "(…) ai siti degli ordini professionali (…)". Ha evidenziato, inoltre, come "(…) il programma di gestione di tutta l´attività amministrativa comunale fornito dalla società Halley in uso, non prevedeva l´eliminazione automatica degli albi dall´albo pretorio on-line, decorsi i quindici giorni e quindi subito dopo la pubblicazione delle Linee guida (…) del 2 marzo 2011, l´Amministrazione si è attivata chiedendo alla Società produttrice e fornitrice del programma di gestione di integrare il software con una procedura di eliminazione diretta in modo automatico degli atti decorso il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione";
CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alle due contestazioni in oggetto. Il Comune, nel richiamare a vario titolo la disciplina scandita dalle Linee guida del Garante del 2 marzo 2011, non tiene conto di quanto stabilito dall´art. 19, comma 3 del Codice, secondo il quale "(…) la diffusione da parte di un soggetto pubblico (è) ammess(a) unicamente quando (è) prevista da una norma di legge o di regolamento", dovendo, quindi, l´amministrazione astenersi da ogni forma di diffusione dei dati degli interessati che avvenga al di fuori dei casi e oltre i limiti previsti dalla legge. Peraltro, sul punto l´Autorità ha fornito puntuali indicazioni non solo tramite le richiamate linee guida del 2 marzo 2011, ma anche attraverso l´analogo provvedimento datato 19 aprile 2007 (in www.garanteprivacy.it, doc. web nr 1407101) che illustrava e chiariva attraverso quali modalità gli enti pubblici devono ottemperare ai medesimi adempimenti. Quanto esposto, quindi, non consente di rilevare gli elementi costitutivi della richiamata scriminante della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Inoltre, risulta inconferente il richiamo alla disciplina di cui ai paragrafi 5, comma 3 e 6, punto B e delle Linee guida datate 2 marzo 2011, atteso che gli aspetti attinenti alla durata della diffusione dei dati sono regolati nel paragrafo 5.2 delle citate linee guida, che al terzo capoverso, prevede il termine di quindici giorni per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati personali degli interessati richiamando, nel contempo, la disciplina scandita dall´art.124, d.lg. n. 267/2000. Le argomentazioni esposte rendono parimenti inconferente quanto dedotto dal Comune in ordine alla rilevabilità dei dati della segnalante "(…) da biglietto da visita e/o carta intestata di qualsiasi professionista (…)", ovvero "(…) come i medesimi dati personali possono essere acquisiti collegandosi "(…) ai siti degli ordini professionali (…)". Si evidenzia, altresì, che quanto argomentato circa "(…) il programma di gestione di tutta l´attività amministrativa comunale fornito dalla società Halley in uso (…)", non produce alcun effetto in ordine alla responsabilità del Comune, in quanto, anche alla luce della disciplina sull´errore scusabile richiamata negli scritti difensivi, non si sostanziano gli elementi costituivi di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Tale disciplina non è applicabile al caso di specie, sia in quanto non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all´autore della violazione, idoneo a ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione della liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151), sia poiché non si sostanzia la condizione che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);
RILEVATO, pertanto, che il Comune di Vicovaro ha diffuso via web alcuni dati del segnalante in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione dell´art. 19, comma 3 del Codice;
VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167 del Codice, tra le quali vi è anche l´art. 19 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;
RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 19 del Codice, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa XXX
ORDINA
al Comune di Vicovaro C.F.: 01045060587, con sede in Vicovaro (Rm), piazza Padre Pietro n. 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo Comune di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila)secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.
Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.