Con provvedimento in data 2 aprile 2015 (Registro dei provvedimenti n. 2013 del 2 aprile 2015) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Acciano (AQ), con sede in Acciano (AQ), via Roma 1 (C.F. 00284570660), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 20 (venti) rate mensili dell´importo di 200,00 (duecento) euro ciascuna.
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. XXX, presidente, della dott.ssa XXX, vicepresidente, della dott.ssa XXX e della prof.ssa XXX, componenti e del dott. XXX, segretario generale;
VISTO il verbale di contestazione del 24 aprile 2013 n. 10483/83337 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Acciano (AQ), con sede in Acciano (AQ), via Roma 1 (C.F. 00284570660), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, per aver mantenuto sul sito istituzionale on line web, oltre il periodo di quindici giorni previsto ai sensi dell´art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l´affissione sull´albo pretorio, la Delibera di Giunta n. 55 del 26 luglio 2012 causando, al momento della segnalazione, una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti legislativi;
LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;
CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione non consentono l´archiviazione del procedimento dovendosi ritenere che la comunicazione dei dati è stata effettuata in assenza dei presupposti previsti dall´art.19, comma 3 del Codice, determinando un trattamento illecito;
RILEVATO che il Comune di Acciano (AQ) ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella comunicazione di dati personali oltre il periodo di quindici giorni previsto per l´affissione all´albo pretorio, in violazione dell´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;
VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa XXX
ORDINA
al Comune di Acciano (AQ), con sede in Acciano (AQ), via Roma 1 (C.F. 00284570660), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 20 (venti) rate mensili dell´importo di 200,00 (duecento) euro ciascuna;
INGIUNGE
al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.