Con provvediemnto in data 21 giugno 2018 (Registro dei provvedimenti n. 390 del 21 giugno 2018) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Pozzallo, con sede in Pozzallo (RG), Piazza Municipio n. 1, C.F. 00170330880, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 164 e 162, comma 2-bis, del Codice;
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. XXX, presidente, della dott.ssa XXX, vicepresidente, della dott.ssa XXX e della prof.ssa XXX, componenti e del dott. XXX segretario generale;
VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;
RILEVATO che, a seguito di un reclamo presentato in data 18 agosto 2015 con cui veniva lamentata la pubblicazione all’albo pretorio on line presente sul sito istituzionale del Comune di Pozzallo di atti e deliberazioni contenenti dati personali anche di carattere giudiziario, l’Ufficio inviava una richiesta di informazioni al Comune di Pozzallo (nota prot. n. 32352 del 19 novembre 2015), diretta a ottenere idonei elementi di valutazione in ordine ai presupposti di liceità relativi alla pubblicazione dei dati personali e giudiziari;
CONSIDERATO che alla predetta richiesta di informazioni non veniva fornito alcun riscontro, veniva formulata una nuova richiesta da parte del Segretario generale ai sensi dell’art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”, prot. n. 3661/101118 del 10 febbraio 2016), con cui si invitava nuovamente il Comune a fornire le informazioni già richieste, con l’indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall’art. 164 del Codice in caso di inottemperanza;
CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni è stata regolarmente notificata in data 10 febbraio 2016, tramite posta elettronica certificata la cui ricevuta di consegna è agli atti del fascicolo, e che non ha ricevuto riscontro nel termine indicato;
VISTO il verbale n. 12275/101118 del 28 aprile 2016 con cui è stata contestata al Comune di Pozzallo, in qualità di titolare del trattamento, con sede in Pozzallo (RG), Piazza Municipio n. 1, C.F. 00170330880, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 164 del Codice, in relazione all’art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
RILEVATO che dal rapporto predisposto dall’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTI gli atti dell’accertamento ispettivo eseguito dal Nucleo privacy della Guardia di finanza in data 18 maggio 2016, in attuazione della richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice (prot. n. 12276 del 28 aprile 2016), e la documentazione successivamente inviata dal Comune in data 9 giugno 2016, a scioglimento delle riserve espresse nel corso del suddetto accertamento, dai quali è risultato che il Comune non ha effettuato le designazioni a incaricato del trattamento, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice, nei confronti dei propri dipendenti;
CONSIDERATO che la designazione degli incaricati del trattamento costituisce la parte più significativa delle misure di sicurezza, in quanto è effettuata nei confronti di chi ordinariamente opera sui dati personali ed è volta a fornire agli stessi le istruzioni da seguire per il corretto trattamento dei dati personali, rendendoli al contempo consapevoli delle connesse responsabilità. Pertanto, da tale omissione consegue la mancata applicazione di tutte le misure minime di sicurezza riconducibili all’attività degli incaricati.
CONSIDERATO, pertanto, che la mancata designazione a incaricati del trattamento è idonea a configurare la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice per l’omessa adozione delle misure minime di sicurezza di cui all’art. 33 del medesimo Codice;
VISTO il verbale n. 85/2016 del 22 luglio 2016 con cui è stata contestata al Comune di Pozzallo, in qualità di titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all’art. 33, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;
VISTO lo scritto difensivo del 14 giugno 2016, inviato ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con il quale la parte, con riferimento al verbale di contestazione n. 12275 inerente alla violazione dell’art. 157 del Codice, ha rilevato come “il reclamante fosse la stessa persona che riveste la qualità di responsabile del trattamento dei dati e di responsabile della loro pubblicazione”. Pertanto, a fronte della richiesta di informazioni del Garante, il soggetto incaricato, proprio in considerazione del suo coinvolgimento nella vicenda, “ha rifiutato di assumere qualunque decisione amministrativa sia sul ricevimento degli atti sia sulla loro assegnazione”;
VISTO il verbale di audizione del 27 febbraio 2018, svoltosi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive;
RILEVATO che la parte, con riferimento al verbale di contestazione n. 85/2016, relativo alla violazione dell’art. 33 del Codice, non ha inviato scritti difensivi né ha chiesto di essere ascoltata dall’Autorità;
RITENUTO che, con riferimento al verbale di contestazione del 28 aprile 2016, le argomentazioni addotte dalla parte nello scritto difensivo e nel verbale di audizione non risultano idonee a escluderne la responsabilità. Non si ravvisano, nel caso in esame, gli elementi costitutivi della buona fede, di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981, dal momento che la richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice, il cui mancato riscontro ha determinato l’avvio del procedimento sanzionatorio, era stata correttamente notificata al titolare del trattamento, come ha rilevato la parte, essendo stata assegnata sia al Segretario comunale che al Responsabile del trattamento dei dati personali (che però, come detto, rivestiva nel caso di specie anche la posizione di interessato). Pertanto, non ricorre la condizione che permette di affermare che la parte ha fatto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero può essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato con l’ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);
RILEVATO, pertanto, che il Comune di Pozzallo, così come risulta dai verbali di contestazione del 28 aprile 2016 e del 22 luglio 2016, ha omesso di fornire riscontro alle richieste del Garante, formulate ai sensi dell’art. 157 del Codice, incorrendo nella violazione di cui all’art. 164, e non ha effettuato le designazioni a incaricati del trattamento nei confronti dei propri dipendenti, in violazione delle misure minime di sicurezza di cui all’art. 33 del Codice;
VISTO l’art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell’art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;
VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione dell’art. 33, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;
RITENUTO che, in considerazione delle ridotte dimensioni dell’ente, ricorrono le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice secondo cui “se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti”;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) per la violazione di cui all’art. 157 del Codice e nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) per la violazione di cui all’art. 33 del Codice, per un ammontare complessivo pari a euro 8.000,00 (ottomila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa XXX;
ORDINA
al Comune di Pozzallo, con sede in Pozzallo (RG), Piazza Municipio n. 1, C.F. 00170330880, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 164 e 162, comma 2-bis, del Codice;
INGIUNGE
al medesimo di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.