Garante Privacy e Protezione civile forniscono importanti chiarimenti sulla attuazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle misure volte a prevenire il contagio contenute nel DPCM dello scorso 8 marzo
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A) Garante Privacy: le PA devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti nella raccolta delle informazioni e dati di visitatori e utenti
Le PA non può raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio.
Neppure possono pretendere di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata. In particolare, devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
B) Protezione civile - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Con Ocdpc n.646 dell'8 marzo 2020, il Dipartimento della protezione civile, considerato di dover garantire uniformità applicativa del citato decreto del DPCM in data 8 marzo 2020 ha disposto che:
- le disposizioni evitare ogni spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle zone c.d. rosse, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di:
- la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile, non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile o smart working
Si ricorda, al riguardo, che la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.