Parere sullo schema di provvedimento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria di cui all'art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. lotteria dei corrispettivi) - 13 febbraio 2020
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. XX, presidente, della dott.ssa XX, vicepresidente, della dott.ssa XX e della prof.ssa XX, componenti, e del dott. XX, segretario generale;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito, Regolamento);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa XX;
PREMESSO
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le note del 5 e del 10 febbraio 2020, ha sottoposto al Garante lo schema di provvedimento, formulato d'intesa con l'Agenzia delle entrate, disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria di cui all'art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. lotteria dei corrispettivi), al fine di acquisire il parere anche ai sensi dell'art. 36, par. 5, del Regolamento Ue 2016/679 e dell'art. 2-quinquiesdecies.
Alla predetta richiesta di parere sono state allegate anche le valutazioni di impatto effettuate da entrambe le Agenzie ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.
1. Il quadro normativo
L'art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale” (art. 1, comma 540, da ultimo modificato dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).
È possibile, altresì, partecipare all'estrazione anche con riferimento agli acquisti effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, purché anche quest'ultima sia oggetto di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate (art. 1, comma 541).
La predetta legge demanda l'attuazione della lotteria dei corrispettivi a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che deve disciplinare le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altro aspetto necessario (art. 1, comma 544).
È stato previsto, dalle recenti modifiche al predetto articolo, inoltre, che “al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127” (art. 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, recante “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, sono stati individuati i dati che gli esercenti devono memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle entrate ai fini della predetta lotteria dei corrispettivi, tra i quali rileva, in particolare, il c.d. codice lotteria (pseudonimo del codice fiscale del consumatore), sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 197 del 31 ottobre 2019 (doc. web n. 9175238).
La nuova disciplina dei registratori telematici tenuti dagli esercenti, che tiene conto delle novità introdotte dalla lotteria dei corrispettivi, è stata, in seguito, stabilita dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 1432217 del 20 dicembre 2019, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, e successive modificazioni, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri” e dal relativo documento di “Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 221 del 18 dicembre 2019 (doc. web n. n. 9217337).
2. Il contenuto dello schema di provvedimento
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza, lo schema prevede che, ai fini della partecipazione alla lotteria, il consumatore fornisca all'esercente, al momento dell'acquisto, il proprio codice lotteria, senza obbligo alcuno di identificazione. Il consumatore può ottenere il codice lotteria utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione nell'area pubblica del “Portale Lotteria” dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza obbligo alcuno di identificazione, stampandolo o salvandolo su dispositivo mobile per essere esibito all'esercente al momento dell'acquisto (artt. 2 e 5, comma 3).
Il codice lotteria è costituito da un codice “pseudonimo” alfanumerico, composto da 8 caratteri, univocamente e randomicamente associato al codice fiscale del consumatore finale e il consumatore ha la facoltà di generare più codici lotteria ad esso associati, tutti ugualmente validi ai fini della lotteria (art. 1, comma 1, lett. g)).
L'Agenzia delle entrate estrapola i dati necessari ai fini della partecipazione alla lotteria dai singoli corrispettivi trasmessi dagli esercenti tramite il servizio informativo di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019, che vengono comunicati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell'alimentazione della banca dati denominata Sistema Lotteria, ovvero il sistema di raccolta dei dati della lotteria gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con il supporto di Sogei S.p.a. (art. 3).
In particolare, i dati memorizzati nella banca dati Sistema Lotteria sono: partita IVA e denominazione dell'esercente; identificativo/progressivo completo del corrispettivo; data e ora dell'acquisto; importo totale del bene/servizio, distinguendo tra importo pagato in contanti, importo pagato con strumenti elettronici e importo non pagato; codice lotteria del cliente; data di trasmissione del corrispettivo all'Agenzia delle entrate (art. 4).
Come precisato anche nella richiesta di parere, nello schema viene chiarito che i dati relativi alle modalità di pagamento sono raccolti al fine di dare attuazione alla citata previsione normativa che ha istituto premi dedicati ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici, da attuarsi con successivo provvedimento, e che il loro utilizzo sarà limitato esclusivamente alle estrazioni riferite ai predetti premi.
L'art. 5 dello schema di provvedimento si occupa di definire nel dettaglio le caratteristiche del trattamento, prevedendo che:
- le informazioni e i dati raccolti nella banca dati Sistema Lotteria sono trattati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente per le finalità della lotteria, in qualità di titolare, che si avvale di Sogei S.p.A. come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, mentre l'Agenzia delle entrate è titolare del trattamento delle informazioni acquisite a seguito della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli esercenti (art. 5, commi 2 e 7);
- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibile, nell'area pubblica del “Portale Lotteria”, un'apposita funzionalità per generare il codice lotteria attraverso l'inserimento del codice fiscale da parte del consumatore (art. 5, comma 3);
- nel rispetto del principio di cui all'art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali raccolti presso gli esercenti e trattati all'interno del Sistema Lotteria è incompatibile con ulteriori trattamenti effettuati per finalità diverse, in considerazione della natura dei dati, del contesto e delle modalità con le quali sono raccolti, che non prevedono l'identificazione dell'interessato, né al momento della generazione del codice lotteria, né in quello dell'acquisto di beni e servizi presso l'esercente (art. 5, comma 4);
- l'abbinamento tra il codice fiscale e il codice lotteria, generato ai sensi dell'art. 2, comma 1, è conservato in un'apposita banca dati e le relazioni tra il codice fiscale di un consumatore e i codici lotteria che lo stesso ha richiesto tramite il Portale Lotteria sono conservate separatamente dai dati relativi alle singole operazioni commerciali; l'accesso ai dati relativi alle singole operazioni commerciali e alle informazioni aggiuntive per l'attribuzione di tali dati personali a uno specifico interessato, è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati al trattamento e solo ai fini della comunicazione della vincita. Le operazioni di consultazione saranno registrate in appositi file di log conservati per 24 mesi (data e ora di esecuzione dell'operazione, contribuente i cui dati sono stati oggetto dell'operazione, soggetto autorizzato che l'ha effettuata) e saranno usati solo per garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento (art. 5, comma 5);
- i rapporti tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la messa a disposizione di quest'ultima dei servizi informatici necessari, sono regolamentati da un'apposita convenzione (art. 5, comma 6);
- i dati dei singoli corrispettivi trasmessi al Sistema Lotteria, con esclusione del codice lotteria, sono resi disponibili anche agli esercenti, tramite un'apposita sezione del portale Fatture e Corrispettivi gestito dall'Agenzia delle entrate, per la verifica sulle informazioni che li riguardano (art. 5, comma 8);
- i dati acquisiti dal Sistema Lotteria sono resi disponibili agli interessati sul Portale Lotteria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 5, comma 9);
- successivamente all'estrazione dei vincitori, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo aver abbinato il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'interessato, effettua un ulteriore controllo sul codice fiscale al fine dell'attribuzione della vincita e sulla residenza del consumatore, avvalendosi dei servizi di verifica del codice fiscale dell'Agenzia delle Entrate che, in caso di assenza dell'informazione sulla residenza da parte dell'ANPR, restituisce il domicilio fiscale del consumatore ai fini della comunicazione della vincita (art. 5, comma 10);
- per gli obblighi previsti dall'art. 2220 c.c. e per garantire l'Agenzia in caso di azioni giudiziarie, entro il termine prescrizionale previsto dall'art. 2946 c.c., i documenti e i relativi dati sono conservati per dieci anni, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi (art. 5, comma 11).
Lo schema prevede, inoltre, la conversione dei corrispettivi validi, del valore non inferiore a un euro, in un numero di biglietti virtuali prestabilito; ciascun biglietto virtuale generato è associato univocamente al documento di certificazione dei corrispettivi e, in questo modo, alla persona fisica cui il codice lotteria è associato (art. 6).
A seguito della disciplina delle operazioni di estrazione, di controllo e di definizione dei premi in palio (artt. 7, 8 e 9), lo schema di provvedimento individua le modalità di comunicazione ai vincitori, prevedendo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli utilizzi a questo fine l'indirizzo di posta elettronica certificata, se fornito nell'area riservata del Portale Lotteria. In subordine, è previsto l'invio una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'indirizzo di residenza (come ricavabile dall'anagrafe nazionale della popolazione residente) ovvero all'ultimo domicilio fiscale disponibile nell'anagrafe tributaria (artt. 10 e 11).
Per quanto concerne il Portale Lotteria, l'art. 12 dello schema di provvedimento stabilisce che esso è suddiviso in un'area pubblica e in un'area riservata. L'area pubblica contiene informazioni riguardanti l'andamento della lotteria. L'area riservata, accessibile tramite identità digitale SPID livello2, Carta anazionale dei servizi (CNS) o credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall'Agenzia delle entrate, consente, invece, al consumatore di:
- consultare il proprio profilo e le informazioni dallo stesso fornite (indirizzo pec, altri dati di contatto);
- verificare il corrispettivo e il numero di biglietti virtuali associati;
- consultare i codici lotteria associati al proprio codice fiscale, con la relativa data di generazione;
- verificare le vincite;
- attivare o disattivare funzionalità di comunicazione (come la newsletter);
- conoscere i corrispettivi vincenti prossimi a scadenza;
- esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati attraverso modalità semplificate tra cui l'opposizione al trattamento (quali l'inibizione della generazione di nuovi codici lotteria o dell'ulteriore utilizzo di quelli già generati) e alla cancellazione dei dati (quale l'eliminazione dell'associazione tra il codice lotteria e i documenti commerciali).
È previsto, inoltre, che, attraverso il “Portale lotteria”, sia nell'area pubblica sia nell'area riservata, è possibile effettuare segnalazioni di eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale, nonché le segnalazioni dei consumatori relative al rifiuto di acquisire il codice lotteria da parte degli esercenti (art. 13).
Con la nota del 10 febbraio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rappresentato che la disciplina di tali ultime segnalazioni sarà effettuata con successivo provvedimento da adottarsi d'intesa con l'Agenzia delle entrate.
Tra le disposizioni transitorie è previsto che, in fase di prima applicazione, gli acquisti per i quali i dati sono trasmessi al Sistema Tessera sanitaria (e quindi, quelli concernenti le prestazioni sanitarie) e quelli documentati tramite fatture elettroniche non partecipino alla lotteria, fino all'adozione di un successivo provvedimento interdirettoriale, da adottare sentito il Garante, che introduca meccanismi tecnici idonei alla trasmissione dei dati necessari. Non partecipano alla lotteria nemmeno quelli per i quali il consumatore richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale per detrazioni o deduzioni (art. 14).
OSSERVA
La versione dello schema di provvedimento in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio nel corso delle interlocuzioni intercorse con i rappresentati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, avviate fin dal mese di agosto 2019, al fine di individuare le opportune garanzie per rendere conforme al Regolamento il trattamento effettuato per la realizzazione della lotteria dei corrispettivi.
Le interlocuzioni si sono svolte anche nell'ambito delle istruttorie relative ai pareri resi dal Garante sui predetti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, strumentali all'avvio della lotteria dei corrispettivi.
In particolare, sono stati approfonditi i profili concernenti l'utilizzo, ai fini della partecipazione alla lotteria dei corrispettivi, del codice lotteria, pseudonimo del codice fiscale, quale efficace misura di garanzia a tutela degli interessati a fronte della raccolta massiva di dati, su larga scala, riferibile all'intera popolazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, ma anche presso gli esercenti, determinata dall'organizzazione della lotteria. Tale misura, in ossequio a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento in relazione ai principi di privacy by design e by default, consente, infatti, da un lato, di rendere le informazioni raccolte non più ragionevolmente riconducibili, da parte dell'esercente e dell'Agenzia delle entrate, a una persona, in assenza di informazioni aggiuntive, e, dall'altro, nel rispetto del principio di minimizzazione, evita agli interessati di dover fornire agli esercenti il proprio codice fiscale, da cui sono agevolmente ricavabili il sesso, la data e il luogo di nascita.
Nel corso delle predette interlocuzioni, il legislatore, con la modifica del citato art. 1, comma 540, intervenuta a fine 2019, ha ritenuto di elevare a livello di normativa primaria l'individuazione di tale misura di garanzia, prevedendo espressamente che degli esercenti acquisiscano il codice lotteria dei consumatori in luogo del codice fiscale.
Occorre al riguardo ribadire, in ogni caso, che i dati oggetto di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, ai fini della lotteria, seppur sottoposti a pseudonimizzazione, debbono essere considerati come dati personali in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili (cfr. cons. 26, e art. 4, punti 1) e 5), del Regolamento).
Inoltre, le indicazioni hanno riguardato i seguenti aspetti:
- le modalità di generazione e di attribuzione del codice lotteria da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- le verifiche effettuate in anagrafe tributaria al momento della richiesta del codice lotteria e dell'individuazione dei vincitori;
- l'esatta individuazione dei ruoli assunti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del trattamento dei dati personali;
- l'individuazione, nel rispetto del principio di minimizzazione, dei dati estrapolati dall'Agenzia delle entrate dai documenti commerciali comunicati dagli esercenti e in seguito trasmessi al Sistema Lotteria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- la limitazione della finalità del trattamento di tali dati che, in ragione della loro natura e del contesto in cui sono raccolti, possono essere utilizzati solo ai fini della lotteria dei corrispettivi;
- l'individuazione di misure tecniche e organizzative, adottate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, necessarie ad assicurare che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a uno specifico interessato – quali le relazioni tra il codice fiscale di un consumatore e i codici lotteria allo stesso associati – siano conservate separatamente dai dati relativi alle singole operazioni commerciali, nonché a garantire che i soggetti, autorizzati al trattamento di questi ultimi dati, abbiano accesso alle informazioni aggiuntive solo ai fini della comunicazione della vincita;
- l'adozione di misure per la registrazione delle operazioni di consultazione dei dati relativi alle singole operazioni commerciali e delle informazioni aggiuntive per l'attribuzione di tali dati personali a uno specifico interessato, effettuate da parte dei soggetti autorizzati, nonché la definizione del relativo contenuto e dei tempi di conservazione;
- le modalità di comunicazione ai vincitori, adottando procedure adeguate per garantire la riservatezza delle loro identità;
- le modalità di accesso all'area riservata del Portale Lotteria, prevedendo la raccolta del solo codice fiscale del consumatore nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica;
- l'individuazione dei dati consultabili dagli interessati nell'area riservata del Portale Lotteria, circoscrivendo, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione, i tempi di visualizzazione degli stessi, nonché rendendo disponibili al consumatore informazioni sui codici lotteria associati al suo codice fiscale quale strumento utile all'interessato per verificare gli pseudonimi a esso associati;
- l'individuazione di modalità semplificate per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, con particolare riferimento all'inibizione della generazione di nuovi codici lotteria o dell'ulteriore utilizzo di quelli già generati, nonché all'eliminazione dell'associazione tra il codice lotteria e i documenti commerciali.
RITENUTO
Alla luce di quanto sopra descritto si ritiene che lo schema di provvedimento in esame individui misure tecniche e organizzative adeguate al rischio elevato prodotto dal trattamento, volte ad attuare, in modo efficace, i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e a integrare nello stesso le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti del Regolamento e a tutelare i diritti degli interessati. Tali misure sono dettagliatamente descritte nelle valutazioni di impatto trasmesse dalle Agenzie.
Si esprime, pertanto, parere favorevole sullo schema in esame e si autorizza il trattamento effettuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate ivi disciplinato.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi degli artt. 36, 4, e 57, 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d'intesa con l'Agenzia delle entrate, disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria di cui all'art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) ai sensi degli artt. 36, 5, e 58, 3, lett. c), del Regolamento, e dell'art. 2-quinquiesdecies del Codice, autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate a effettuare il trattamento previsto dallo schema di provvedimento in esame.
Fonte: Garante