Parere sulla bozza di ordinanza recante disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - 2 febbraio 2020
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, di seguito Codice;
Vista la richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista la documentazione in atti;
Ritenuto che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permetta la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
Ritenuto quindi che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;
Relatore dott. XX;
PREMESSO
A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha chiesto con urgenza il parere del Garante in ordine a una bozza di ordinanza, contenente i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione alla predetta emergenza, da emanarsi ai sensi dell´art. 25 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile.
La bozza di ordinanza, all’art. 5, in relazione al trattamento dei dati personali connessi all’attuazione delle attività di protezione civile ivi previste, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, ha previsto che i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli artt. 4 e 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, citato, nonché di quelli indicati all’art. 1 della bozza di ordinanza, possono effettuare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, di dati personali anche relativi agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari per l’espletamento della funzione di protezione civile a al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, citato, fino al 30 giugno 2020 .
E’ stato inoltre previsto che la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli sopra citati, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività previste dall’ordinanza.
Infine, è previsto che i trattamenti di dati personali devono essere effettuati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e che, nel contesto dell’emergenza, avuto riguardo all’esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente la salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli artt. 4 e 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, possono conferire le autorizzazioni di cui all’art. 2-quaterdecies del Codice, con modalità semplificate, anche oralmente.
OSSERVA
Le disposizioni contenute nell’ordinanza risultano idonee a rispettare le garanzie previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali nel contesto di una situazione di emergenza.
Si evidenzia, tuttavia, la necessità che, alla scadenza del termine dello stato di emergenza, siano adottate da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte negli interventi di protezione civile di cui all’ordinanza, misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali in capo a tali soggetti.
TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:
esprime parere favorevole sulla bozza di ordinanza recante disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Fonte: Garante - Deliberazione del 2 febbraio 2020