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Il 26 giugno 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
Dopo la sua adozione nel 2003 e la significativa revisione del 2013, ora la Direttiva è stata rilanciata tenendo conto dei profondi cambiamenti tecnologici e sociali avvenuti negli ultimi cinque anni, contemplando allo stesso tempo la normativa di riferimento sulla gestione dei dati.
La Direttiva chiarisce che:
- gli Stati membri hanno messo in atto politiche per il riutilizzo dei dati in virtù della direttiva 2003/98/CE e alcuni di loro hanno adottato approcci ambiziosi in materia di apertura dei dati, per agevolare il riutilizzo da parte dei cittadini e delle persone giuridiche di dati pubblici accessibili, andando ben al di là del livello minimo fissato da tale direttiva. Esiste il rischio che norme divergenti nei vari Stati membri fungano da ostacolo all'offerta transfrontaliera di prodotti e servizi e impediscano che insiemi comparabili di dati pubblici siano riutilizzati per applicazioni basate su tali dati e utilizzate in tutta l'Unione. Di conseguenza, è necessaria un'armonizzazione minima per determinare quali dati pubblici sono disponibili per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione, sono coerenti con i pertinenti regimi di accesso, sia generali che settoriali, come quello stabilito dalla direttiva 2003/4/CE, e non incidono su tali regimi di accesso;
- affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette a una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti allo scopo di fornire i servizi di interesse generale. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare termini diversi da «documento», purché sia mantenuta l'intera portata di quanto contemplato dalla definizione del termine «documento» di cui alla presente direttiva;
- per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti, compresi quelli pubblicati nei siti web, a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l'interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE.
Fonte: AgID - Open data e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico: la nuova direttiva