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04/04/2020 PIATTAFORMA ALL PRIVACY: Scheda 05 - Servizi demografici / Elettorale

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Servizi demografici / Elettorale - Attivita' relativa all'elettorato attivo e passivo

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Denominazione trattamento

Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa all'elettorato attivo e passivo

Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull´attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
D.P.R. 20.03.1967, n. 223; l. 5.05.1992, n. 104; d.lgs. 18.08.2000, n. 267

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali (art. 62, d.lg. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

Convinzioni |X| religiose

Convinzioni |X| politiche

Stato di salute: |X| patologie attuali (per permettere ai soggetti disabili di esercitare il proprio diritto di voto)

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi

Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X| comunicazioni (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l´eventuale base normativa): Commissione elettorale circondariale (per l´eventuale cancellazione dagli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali dei cittadini che non siano possesso dei requisiti per ottenere l´iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del d.P.R. n. 223/1967)

Diffusione (specificare ed indicare l´eventuale base normativa): in caso di acquisto o riacquisto del diritto elettorale per cessazione di cause ostative, la deliberazione della Commissione elettorale comunale, unitamente all´elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, viene depositata nella Segreteria del Comune (o presso l´Ufficio elettorale) nei primi cinque giorni del mese successivo ed ogni cittadino può prenderne visione (art. 32, comma 6, del d.P.R. n. 223/1967). Sono inoltre depositati per dieci giorni nell´Ufficio Elettorale gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione: tali atti possono riguardare provvedimenti dell´autorità giudiziaria adottati nei confronti di minori che non vengono proposti per l´iscrizione (art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 223/1967).


Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il procedimento finalizzato all´iscrizione nelle liste elettorali di chi abbia acquistato la residenza nel Comune inizia con la comunicazione, da parte dell´Ufficio Anagrafe, dell´avvenuta iscrizione di un cittadino nel registro della popolazione residente o nell´AIRE (anagrafe degli italiani residenti all´estero), ovvero con la rilevazione periodica dei cittadini che compiranno la maggiore età nel semestre successivo. L´eventuale esistenza di cause ostative di carattere giudiziario viene comunicata dal Comune di precedente residenza, che trasmette il fascicolo personale del cittadino trasferito o, per i residenti che acquisteranno la maggiore età, viene accertata attraverso la certificazione appositamente richiesta al Casellario giudiziale. I predetti dati vengono altresì comunicati alla Commissione elettorale circondariale al fine di aggiornare gli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali. Coloro che non sono mai stati iscritti nelle liste elettorali o ne sono stati cancellati per cause ostative vengono iscritti o reiscritti d´ufficio al termine del periodo di incapacità. Per coloro che sono già iscritti nelle liste elettorali, le comunicazioni riguardanti provvedimenti che possono determinare la perdita del diritto elettorale pervengono dall´Autorità giudiziaria, dalla Questura o dall´Ufficio Territoriale del Governo. I dati sulla salute sono trattati al fine di permettere ai soggetti disabili di esercitare il proprio diritto di voto; mentre quelli religiosi rilevano in quanto nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; non possono ricoprire cariche elettive (art. 60 d.lg. n. 267/2000).

Fonte: Autorita' Garante - Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni - 21 settembre 2005 - Allegati allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni - Scheda n. 5

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