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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. XXX. presidente, del dott. XXX vice presidente, del dott. XXX e del dott. XXX, componenti, e del dott. XXX, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti e, in particolare, l´allegato A) recante l´elenco degli enti locali che hanno chiesto al Garante di esprimere un ulteriore parere in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari non considerati negli schemi tipo già esaminati dall´Autorità;
Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il prof. XXX;
CONSIDERATO:
1. Premessa
Di recente (in data 7, 21 settembre e 19 ottobre 2005) il Garante ha espresso parere favorevole sugli schemi tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposti, rispettivamente, dall´XXX per le province, dall´XXX per i comuni, nonché dall´XXX per le comunità montane. Pertanto, qualora adottino i propri atti regolamentari in conformità a tali schemi tipo, gli enti locali non devono richiedere all´Autorità un ulteriore parere specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari (cfr. art. 20, comma 2, del Codice).
Alcune amministrazioni locali, in relazione alla specifica attività svolta, intendono però utilizzare dati sensibili o giudiziari in altri casi non considerati, oppure mediante altre operazioni di trattamento, che non sono stati parimenti sottoposti all´esame del Garante dalle predette associazioni. Sono quindi pervenute a questa Autorità ulteriori specifiche richieste di parere su schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposti da province, comuni e comunità montane (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e) e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice).
Tali richieste di parere, evidenziano questioni comuni e sono pertanto esaminate congiuntamente con il presente parere.
OSSERVA:
6. Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato
Taluni comuni hanno rappresentato la necessità di trattare dati sensibili nell´ambito delle competenze che la legge demanda loro per l´iscrizione in albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato o per riconoscere titoli abilitativi previsti dalla legge (art. 68, comma 2, lett. g), del Codice).
Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che, per lo svolgimento delle predette competenze in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal Codice, i comuni trattino dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, di altro genere o sindacali, nonché i dati giudiziari, degli organi rappresentativi delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, ovvero i dati relativi all´adesione di tali associazioni ed organizzazioni ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere religioso, politico, filosofico, sindacale o di altro genere (l. 11 agosto 1991, n. 266).
Sui medesimi dati personali, in conformità alla richiesta di parere, potranno essere effettuate solo le operazioni ordinarie di trattamento menzionate nello schema tipo Anci (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione).
I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice).
In conclusione, il Garante esprime parere favorevole alle richieste di parere degli enti di cui al menzionato allegato A) a condizione che siano rispettate le predette indicazioni in ordine ai tipi di dati e di operazioni riportate nei punti da 2 a 6, cui le amministrazioni richiedenti sono tenute a conformarsi.
Qualora altri enti locali diversi da quelli di cui all´allegato A), in relazione alla specifica attività svolta, intendano trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, essi potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all'Autorità il parere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
1. ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del Codice, esprime parere favorevole sugli schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle province, dei comuni e delle comunità montane di cui all´allegato A) in atti, nei limiti delle tipologie di dati sensibili e giudiziari identificati, nonché delle operazioni eseguibili, indispensabili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 2 a 6 del presente parere, concernenti le attività in materia di:
a. protezione civile, in relazione al trattamento da parte di comuni e comunità montane delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute di cittadini a fini di programmazione dei piani di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, a piani di evacuazione;
b. onorificenze e ricompense, in relazione al trattamento da parte di comuni e province di dati idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, patologie attuali o pregresse, nonché i dati giudiziari;
c. agevolazioni tributarie o di utilizzo di fondi per interventi relativi ad edifici di culto, nonché a sedi di partiti ed associazioni, in relazione al trattamento da parte di comuni, in aggiunta a quanto previsto nella scheda 20 dello schema tipo di regolamento per i comuni, anche di dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere;
d. attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport e di occupazione del suolo pubblico, in relazione al trattamento da parte di enti locali di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali o di altro genere;
e. iscrizione ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato in relazione al trattamento da parte di comuni di dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, di altro genere o sindacali, nonché i dati giudiziari;2. delibera altresì che gli altri enti locali, diversi da quelli di cui all´allegato A), che in relazione alla specifica attività svolta intendano trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter lecitamente effettuare tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all´Autorità il parere ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.
ALLEGATO A)
al parere del 29 DICEMBRE 2005
Recante l´elenco degli enti locali che hanno chiesto al Garante di esprimere un ulteriore parere in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari non considerati negli schemi tipo già esaminati dall´Autorità.
e) Iscrizione all´albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato
44274 – Comune di XXX
43730 – Comune di XXX
Fonte: Garante della Protezione dei Dati