Conoscibilità dati personali di donatori aderenti a campagne di raccolta fondi effettuate via "sms solidali"
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Di diversa natura, ma sempre appartenente all’ambito associativo, è il riscontro fornito dall’Autorità ad un quesito, proposto da diversi enti del terzo settore, concernente la possibilità di “conoscere” i nominativi e i numeri di telefono dei donatori aderenti alle campagne di raccolta fondi effettuate via sms (cd. sms solidali) o mediante chiamata da rete fissa; ciò al fine di rendicontare il donatore circa gli esiti della campagna di raccolta fondi cui abbia aderito e, al contempo, renderlo edotto di nuove eventuali iniziative benefiche promosse dall’associazione. In merito l’Autorità, nell’esprimersi a favore della conoscibilità di tali informazioni, ha tenuto conto sia delle modifiche apportate dall’Agcom al Piano di numerazione nazionale in materia di servizi di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale (v. delibera Agcom n. 17/17/CIR), sia della recente riforma degli enti del terzo settore (legge n. 106/2016; decreto legislativo n. 117/2017), rinvenendo un particolare atteggiamento di favore del legislatore in materia di rendicontazione economica e sociale di tali enti del terzo settore, quale strumento volto a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività effettuate dagli stessi, nonché a comprovare un uso efficace ed efficiente delle elargizioni ricevute. In tale contesto, l’Autorità ha precisato che l’attività di ricontatto del donatore per finalità di promozione di nuove iniziative benefiche è lecita solo a condizione di aver acquisito il preventivo consenso espresso dei donatori; consenso che può anche essere raccolto con modalità semplificate (tramite sms o mediante digitazione di un tasto). Sono state infine fornite specifiche prescrizioni in merito all’informativa (che, già nella forma sintetica, dovrà specificare le finalità e le relative basi giuridiche del trattamento), alla necessità che il titolare implementi un sistema che agevoli l’esercizio dei diritti dell’interessato (con particolare riferimento all’esercizio del diritto di revoca del consenso prestato, il quale deve poter essere esercitato “con la stessa facilità con cui è stato accordato”), nonché sull’individuazione dei tempi di conservazione dei dati dei donatori (che dovrebbero essere adeguati anche alla “natura” dell’iniziativa benefica da rendicontare nonché alla “risposta” in termini di fidelizzazione che di volta in volta sia fornita dall’interessato) (nota 24 ottobre 2018, doc. web n. 9058954).
Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018