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07/05/2019 La pubblicazione di dati personali online

GARANTE-RELAZIONE 2018: La pubblicazione di dati personali online

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In materia di diffusione di dati personali online per finalità di trasparenza o di pubblicità dell’azione amministrativa, nel dare riscontro a reclami, segnalazioni e quesiti il Garante è stato chiamato a pronunciarsi su numerose questioni, di cui si riportano solo i casi più rilevanti conclusi con provvedimento del Collegio. In particolare, si richiama ancora una volta il problema della diffusione online da parte di soggetti pubblici in assenza di un idoneo presupposto normativo (norma di legge o di regolamento).

Il Garante ha in proposito censurato il comportamento di un comune che aveva pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione denominata “Accesso agli atti amministrativi”, una determinazione con la quale era stato stabilito l’obbligo del segnalante (dipendente comunale) di astenersi, su propria richiesta, dalla valutazione di altra dipendente a cui risultava legato da rapporto di coniugio, per potenziale conflitto di interessi.

La determinazione, che risultava online da quasi tre anni, riportava in chiaro dati e informazioni personali del segnalante e della moglie, quali, oltre i dati identificativi dei coniugi, informazioni sull’esistenza di un rapporto di lavoro presso l’ente e di un potenziale conflitto di interessi.

È stata pertanto rilevata l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal comune, in quanto avvenuto in maniera non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, essendo stati diffusi dati personali sul web in assenza di un idoneo presupposto normativo per il periodo superiore ai 15 giorni di pubblicazione previsti dalla normativa di settore (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, oggi abrogato ma i cui contenuti sono stati riprodotti nel nuovo art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice) secondo la quale “Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge” (art.124, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) (provv. 16 maggio 2018, n. 292, doc. web n. 8998347 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8998347).

Fonte: Garante - Relazione 2018

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