Dove risulta delineato l’ambito dei soggetti nei confronti dei quali e' possibile attivare l’accesso civico?
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L’ambito dei soggetti nei confronti dei quali e' possibile attivare l’accesso civico e' delinato nella Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 2 bis del decreto trasparenza, come introdotto dal d.lgs. 97/2016, in virtu' dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 2, comma 1 del medesimo decreto.
Piu' precisamente, si tratta di: pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1); Enti pubblici economici, Ordini professionali, Societa' in controllo pubblico ed altri Enti di diritto privato assimilati (art. 2-bis, comma 2); Societa' in partecipazione pubblica ed altri Enti di diritto privato assimilati (art. 2-bis, comma 3).
1. Pubbliche amministrazioni
Ai fini del d.lgs. n. 33/2013 per “Pubbliche amministrazioni”, si intendono “tutte le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le Autorita' portuali, nonche' le Autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione” (art. 2-bis, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013).
2. Enti pubblici economici, Ordini professionali, Societa' in controllo pubblico ed altri Enti di diritto privato assimilati
La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sopra richiamate e' estesa, “in quanto compatibile”, anche a:
Enti pubblici economici e Ordini professionali;
Societa' in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di Societa' a partecipazione pubblica);
Associazioni, Fondazioni e Enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a 150.000 euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. Societa' in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
La medesima disciplina si applica, sempre in quanto compatibile, e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea” alle Societa' in partecipazione pubblica, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016) nonche' alle Associazioni, alle Fondazioni e agli Enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a 150.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Per le categorie di soggetti di cui ai punti 2 e 3 il legislatore prevede che la disciplina della trasparenza si applichi “in quanto compatibile”. Il principio della compatibilita', tuttavia, concerne la sola necessita' di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti. Non e' invece operante per quel che concerne l’accesso generalizzato, stante la ratio e la funzione del generalizzato descritta nel primo paragrafo delle presenti Linee guida. L’accesso generalizzato, pertanto, e' da ritenersi senza dubbio un istituto “compatibile” con la natura e le finalita' dei soggetti sopra elencati ai punti 2 e 3, considerato che l’attivita' svolta da tali soggetti e' volta alla cura di interessi pubblici.
E’ necessario, inoltre, attribuire significato alla disposizione legislativa che delimita il campo di applicazione per quanto attiene ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 2 bis del decreto trasparenza, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
L’intento del legislatore e' quello di garantire che la cura concreta di interessi della collettivita', anche ove affidati a soggetti esterni all’apparato amministrativo vero e proprio, rispondano comunque a principi di imparzialita', del buon andamento e della trasparenza.
Si ritiene che nel novero di tali attivita' possano rientrare quelle qualificate come tali da una norma di legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti delle societa', l’esercizio di funzioni amministrative, la gestione di servizi pubblici nonche' le attivita' che pur non costituendo diretta esplicazione della funzione o del servizio pubblico svolti sono ad esse strumentali. Al riguardo si rinvia alle precisazioni che saranno contenute nelle Linee guida di adeguamento al d.lgs. 97/2016 della delibera ANAC 8/2015 in corso di adozione.