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10/02/2020 BIG DATA - Gestione del dato e acquisizione del consenso
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Principali considerazioni sulla gestione dei Big Data espresse dai soggetti partecipanti - Gestione del dato e acquisizione del consenso

Nel corso delle audizioni alcuni esperti della materia hanno sottolineato che, durante le fasi di organizzazione, elaborazione ed analisi dei dati, possono presentarsi, inaspettatamente, informazioni che coinvolgono la libertà di decisione dei singoli e della collettività. Il Regolamento (RGPD) sembrerebbe non essere esaustivo rispetto alla riportata questione, essendo legato all’impostazione giuridica ereditata dalla direttiva 95/46, la cui tutela era indirizzata soprattutto alla finalità dell’uso dei dati e al trattamento degli stessi in relazione al singolo interessato. Nel caso dei Big Data, i dati sono di sovente trattati per scopi predeterminati solo in termini generali; le finalità non vengono, in realtà, specificatamente individuate ex ante, in ragione dell’emersione delle correlazioni fra i dati solo in fase successiva alla raccolta degli stessi. L’impostazione tradizionale (dato ottenuto direttamente dall’interessato, generalmente sulla base del consenso, o comunque individuando preventivamente le responsabilità al trasferimento) si deve confrontare con un fenomeno del tutto nuovo dell’acquisizione massiva di dati personali e dei “parametri d’uso” che vengono acquisiti, per esempio, tramite le app e il loro sistema di permessi.

Per tale criticità è stata altresì proposta una soluzione che potrebbe essere rappresentata dal ricorso al dynamic consents viluppato nel diverso contesto del consenso “medico” del paziente in relazione alle c.d. bio-banche, purchè soddisfi i requisiti del RGPD. Secondo tale modello, in un primo momento, si presta un consenso ampio sulla base di un’informativa generale circa le possibili finalità del trattamento e, successivamente, una volta individuata specificatamente la finalità di utilizzo dei dati, si riceve una più puntuale informativa con la richiesta di un nuovo e più specifico consenso al trattamento. L’aspetto negativo di una simile proposta è che il soggetto interessato potrebbe subire eccessive sollecitazioni, che psicologicamente potrebbero indurlo a rispondere in modo disattento, senza prestare attenzione al contenuto dell’informativa. Da qui l’opportunità di esplorare, secondo gli esperti, anche altre soluzioni, maggiormente incentrate sulla correlazione fra il rilascio del consenso per il trattamento dei dati ed i rischi che tale trattamento prevede.

Fonte: Rapporto 2020 AGCOM, AGCM E GARANTE sui Big Data

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